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IL DECRETO M.A.S.E.:L’ “AUSPICATA” DIROMPENTE DIFFUSIONE DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

In data 23 febbraio 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) ha comunicato di aver avviato l’iter con l’Unione Europea sulla proposta di Decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. La proposta dovrà ora attendere il via libera della Commissione UE necessario per la sua entrata in vigore[1].

Si tratta di un provvedimento molto atteso che, nelle intenzioni del Ministero dell’Ambiente, si propone di promuovere la diffusione sull’intero territorio nazionale delle Comunità di Energia Rinnovabile (C.E.R.), considerate fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale, ponendole al centro di una strategia finalizzata a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione (entro il 2030) e di autonomia energetica.

Al fine di perseguire tali obiettivi, il Decreto istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, delle C.E.R. e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo.

Pertanto, in attuazione del disposto dell’art. 8 e dell’art. 14, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 199/2021, sono state definite le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.

I contenuti della proposta di Decreto del M.A.S.E.

La proposta è incentrata su due misure: un incentivo in tariffa sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili (con potenza massima agevolabile di 5GW entro il 31 dicembre 2027) e un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle Comunità Energetiche, attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nei Comuni fino a 5.000 abitanti (potenza agevolabile almeno pari a 2GW fino al 30 giugno 2026).

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.

I soggetti beneficiari degli incentivi in tariffa sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile[2], tra cui rientrano le Comunità Energetiche Rinnovabili. Gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti nelle predette configurazioni devono possedere una potenza nominale massima del singolo impianto o dell’intervento di potenziamento non superiore a 1 MW (limite derogabile per le sole C.E.R. costituite dal Ministero della Difesa, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Giustizia e dagli Uffici Giudiziari, nonché dalle Autorità di Sistema Portuale). Inoltre, gli impianti di produzione ed i punti di prelievo inclusi nelle configurazioni devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria. Con riferimento ai requisiti di accesso agli incentivi, la proposta di Decreto specifica che le Comunità Energetiche Rinnovabili devono risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi.

Non è consentito l’accesso agli incentivi, in particolare, alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Alla quota di energia condivisa nell’ambito delle configurazioni di autoconsumo attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio. La proposta di decreto prevede tre fasce di incentivi: per gli impianti di potenza superiore a 600 kW la tariffa è composta da un importo fisso di 60 euro per megawattora più una parte variabile che non può eccedere il valore di 100 €/MWh; per gli impianti di potenza maggiore di 200 kW e fino a 600 kW l’importo fisso è di 70 euro più un premio che non può eccedere il valore di 110 €/MWh; infine, per gli impianti di potenza minore o uguale a 200 kW l’importo fisso è di 80 euro più un premio che non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

Inoltre, è previsto un fattore di correzione della tariffa per impianti fotovoltaici per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, in base all’area geografica: 4€/MWh in più per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo) e 10€/MWh in più per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

Gli incentivi possono essere cumulati con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 %. Nei casi in cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale la tariffa spettante subirà una decurtazione, con applicazione di uno specifico fattore di riduzione[3].

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata entro i 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso sulla base delle regole operative che saranno fissate con un Decreto del Ministero da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Il GSE, accertata la completezza della documentazione trasmessa, ed in caso di esito positivo della verifica del rispetto dei requisiti di accesso, attribuisce la tariffa incentivante.

I beneficiari della misura PNRR prevista dall’art. 14, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 199/2021 sono le Comunità Energetiche Rinnovabili ed i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tale misura permette l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 % dei costi ammissibili per lo sviluppo delle Comunità Energetiche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.

Condizione per beneficiare del contributo in conto capitale è che l’avvio dei lavori per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario. Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Il GSE eroga il beneficio fino al 90 % del contributo massimo accordato, suddividendolo in più quote, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. La prima quota è erogata al completamento del 30% dei lavori. La quota a saldo, pari al 10% del contributo totale, è erogata sulla base della presentazione al GSE della richiesta di rimborso finale, che attesti la conclusione dei progetti agevolati nonché il raggiungimento dei target per la quota parte di competenza.

Sono ammissibili le seguenti spese per:

1) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica);

2) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

3) acquisto ed installazione di macchinari, impianti ed attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

4) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;

5) connessione alla rete elettrica nazionale;

6) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;

7) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;

8) direzioni lavori e sicurezza;

9) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le spese sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è posto pari a: 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW, 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, 1.100 €/kW per potenze superiori a 200 kW e fino a 600 kW, e 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande tramite il sito del GSE. Secondo quanto indicato nella proposta di Decreto, il GSE aprirà lo sportello ai fondi per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il previo esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti rispetto alle disposizioni del Decreto; si tratta di una verifica richiesta su base volontaria e che, pertanto, non costituisce condizione necessaria per l’accesso agli incentivi per la condivisione di energia e/o per i contributi PNRR. All’esito, il GSE può esprimere un parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto ai benefici ovvero suggerire le prescrizioni da seguire per pervenire alla predetta ammissibilità.

Mappe delle cabine primarie

Gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi: chi sceglierà di associarsi ad una Comunità, dovrà innanzitutto individuare sia un’area dove realizzare l’impianto con tecnologie rinnovabili che altri utenti connessi alla stessa cabina primaria[4].

Le cabine primarie sono una parte fondamentale della rete elettrica: hanno infatti la funzione di trasformare energia in alta tensione (AT) in energia a media tensione (MT), mettendola così a disposizione dei cittadini e dei loro dispositivi.

Ai fini della valorizzazione dell’energia autoconsumata, l’art. 10 del TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, approvato con Delibera ARERA 727/2022/R/EEL) ha previsto che le imprese distributrici individuino, sulla base dei criteri indicati, l’area sottesa alla stessa cabina primaria. In particolare, è stata disposta la pubblicazione sui siti internet delle imprese distributrici della prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023, con la possibilità per i soggetti interessati di presentare le proprie osservazioni entro il 31 maggio 2023. A seguito del ricevimento delle osservazioni, le singole imprese distributrici potranno prevedere opportune modifiche funzionali alla nuova identificazione delle aree sottese alle singole cabine primarie.

In attuazione delle prescrizioni del TIAD, sul sito di una delle compagnie di distribuzione elettrica[5] sono state pubblicate le mappe georeferenziate che consentono di individuare le aree convenzionali afferenti alle cabine primarie sul territorio nazionale.

La pubblicazione di strumenti che consentono l’individuazione dell’area geografica convenzionale di appartenenza della propria comunità energetica costituisce dunque una novità rilevante che consentirà di procedere alla concreta realizzazione di ambiziosi progetti di C.E.R. nelle grandi città[6] come nei comuni sotto i cinquemila abitanti, creando le premesse per una dirompente trasformazione del sistema energetico.

***

A seguito della recente pubblicazione del Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (AR6) e del relativo rapporto di Sintesi da parte del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici dell’ONU (IPCC)[7], che conferma[8] come la prima misura da adottare per arginare la gravità della crisi climatica in atto consista nella diminuzione delle emissioni e nel taglio delle fonti fossili, promuovere e diffondere la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituisce un cambiamento essenziale per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

La velocità ed il ritmo della trasformazione saranno, comprensibilmente, decisivi per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalle politiche ambientali nazionali, europee ed internazionali.

[1]https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer
[2]Definite come una delle configurazioni di cui alle lettere e) (sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza), f) (sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili), g) (Comunità Energetiche Rinnovabili), che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
[3]Tale fattore di riduzione, secondo quanto specificato nell’Allegato alla proposta di Decreto, non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.
[4]https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer
[5]Il link per verificare il codice della cabina primaria di appartenenza è: https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html
[6]Cfr. articolo de Il Sole24Ore del 15.03.2023 “Comunità energetiche, ecco la mappa dei progetti nelle principali città italiane”, https://www.ilsole24ore.com/art/comunita-energetiche-ecco-mappa-progetti-principali-citta-italiane-AEh0Y54C
[7]Disponibile al seguente link: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/
[8]Cfr. Green&Blue “Il rapporto IPCC: “Adottare subito tutte le misure a disposizione per arginare le emissioni” del 20.03.2023 in https://www.repubblica.it/green-and-blue/2023/03/20/news/ipcc_report_riscaldamento_globale-392967260/

IL TESTO INTEGRATO SULL’AUTOCONSUMO DIFFUSO – TIAD

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione 727/2022/R/EEL ha approvato il “Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD”, che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi dei Decreti Legislativi n. 199/2021 e n. 210/2021.

Il TIAD sostituisce la precedente Deliberazione 318/2020/R/EEL e sarà applicabile a decorrere dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 199/2021, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica.

Secondo quanto annunciato dalla stessa Autorità, “Il provvedimento fornisce il quadro delle regole che contribuiranno a rispondere alle sfide della transizione energetica tramite la diffusione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e, poiché essi saranno realizzati in contesti di autoconsumo, contribuirà alla riduzione della spesa energetica dei clienti finali[1].

In particolare, i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini e le Comunità Energetiche erano già state oggetto di una prima regolazione transitoria (Deliberazione 318/2020/R/EEL) basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all’autoconsumo derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la medesima cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.

Il TIAD nasce dall’esigenza di innovare la regolazione economica in precedenza vigente per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso dell’energia elettrica realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell’ambito delle Comunità Energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri introdotti dai D.Lgs. 199/2021 e D.Lgs. 210/2021.

Il servizio per l’autoconsumo diffuso

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. n) del TIAD costituiscono configurazioni per l’autoconsumo diffuso quelle rientranti in una delle seguenti tipologie:

  • gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  • gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  • Comunità Energetica Rinnovabile o Comunità di Energia Rinnovabile(C.E.R.);
  • comunità energetica dei cittadini;
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  • cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

Fondamentale rilievo ai fini della regolazione economica relativa all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso rivestono altresì le definizioni (Art. 1 TIAD) di energia elettrica condivisa, di energia elettrica autoconsumata e di energia elettrica oggetto di incentivazione.

L’energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

L’energia elettrica autoconsumata rappresenta, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria ed individuata secondo quanto previsto dall’art. 10.

L’energia elettrica oggetto di incentivazione è definita come l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n.199/2021 ovvero del Decreto Ministeriale 16 settembre 2020.

Invero, la regolazione economica delle configurazioni di autoconsumo diffuso avviene mediante il Servizio per l’Autoconsumo Diffuso erogato dal GSE e finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa ed alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.

Il GSE[2], verificato il rispetto di tutti i requisiti necessari per l’accesso al servizio, stipula con il referente della configurazione un contratto, sulla cui base viene erogato il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata  ed il contributo per l’energia elettrica oggetto di incentivazione.

Per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso, ai sensi degli artt. 6 e 7 del TIAD, il GSE quantifica l’energia elettrica autoconsumata su base oraria e mensile; ove necessario, ripartisce l’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione per l’autoconsumo diffuso; determina la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (non necessariamente applicata a tutta l’energia elettrica autoconsumata)e, infine, determina l’incentivo ove spettante (non necessariamente applicato a tutta l’energia elettrica autoconsumata).

Nel caso di Comunità Energetiche Rinnovabili il GSE calcola su base mensile il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. Inoltre, il GSE, nell’ambito del contratto sottoscritto con il referente della configurazione, riconosce altresì il contributo per l’energia elettrica oggetto di incentivazione, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 7.

Differenze e analogie rispetto al regime transitorio: i punti essenziali del testo integrato autoconsumo diffuso

La modifica più rilevante rispetto all’assetto precedente consiste nel fatto che la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata per le Comunità Energetiche è ora riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), con possibilità di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh secondo i valori dell’anno 2022)[3].

Poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso ora è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche ed introducendo correttivi di carattere geografico. In attuazione di tali criteri, l’art. 10 TIAD prevede che le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie, ciascuna per l’ambito territoriale di competenza, a partire dalla reale configurazione delle proprie reti elettriche, individuino soluzioni atte a identificare l’area sottesa a ogni cabina primaria.

A tal fine si è scelto dunque di adottare una metodologia semplificata e flessibile, individuando dei criteri che tengano conto della struttura delle reti elettriche e degli assetti di funzionamento.

E’ prevista, inoltre, l’attivazione di forme di coordinamento tra le imprese distributrici interessate, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria, per addivenire all’identificazione di soluzioni analoghe.

Una volta realizzati i layer georeferenziati delle aree sottese a ogni cabina primaria, le imprese distributrici li mettono a disposizione del GSE per la pubblicazione mediante un’unica interfaccia che assembli i layer georeferenziati di tutte le imprese distributrici operanti nel territorio nazionale, realizzando delle vere e proprie mappe da utilizzare come unico riferimento geografico per la perimetrazione delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso.

In linea di continuità con l’assetto delineato dalla Deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL, viene confermato il modello regolatorio virtuale, adattandolo alle nuove disposizioni normative (tale scelta è espressamente confermata nella Deliberazione ARERA 727/2022/R/EEEL del 27.12.2022 di approvazione del TIAD, pag. 5 ss.) . Esso consente[4] di valorizzare l’autoconsumo, nel caso di edifici o condomini e nel caso di comunità di energia rinnovabile, senza dover richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura, ma sfruttando la rete di distribuzione pubblica esistente. Tale modello è stato ritenuto dall’Autorità efficiente ai fini della valorizzazione dell’autoconsumo, perché permette a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte con facilità, sia in relazione alla configurazione per l’autoconsumo sia (e indipendentemente) per effetto delle proprie scelte di approvvigionamento dell’energia elettrica, poiché non comporta l’esigenza di nuove connessioni o di nuovi collegamenti elettrici.

Pertanto, in attuazione di tale modello regolatorio virtuale, ogni cliente finale ed ogni produttore acquista e vende, rispettivamente, la propria energia elettrica prelevata e la propria energia elettrica immessa.

Rispetto al modello regolatorio virtuale già vigente sono state introdotte alcune innovazioni, semplificando le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni.

Nel caso delle C.E.R., ad esempio, l’art. 1 del TIAD stabilisce che il referente possa essere la medesima C.E.R. o che la Comunità Energetica possa conferire ad un soggetto terzo mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile.

Inoltre, si prevede (art. 10 TIAD) che le aree sottese alla stessa cabina primaria siano fruibili on-line inizialmente sui siti internet dei singoli distributori e, a seguire, sul sito internet del GSE. In tal modo, si evita che i referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avvenuto nel periodo transitorio. Inoltre,  l’accesso alle configurazioni, da un punto di vista geografico, sarà effettuato e verificato sulla base dell’indirizzo di fornitura associato a ciascun POD (noto a tutti), e non sulla base dell’ubicazione del punto di connessione. Le verifiche di appartenenza geografica alle configurazioni per l’autoconsumo saranno gestite autonomamente dal GSE, eventualmente con il supporto dei distributori.

Infine, vengono definite (Art. 8 del TIAD) le modalità per la messa a disposizione dei dati di misura necessari per la quantificazione dell’energia elettrica autoconsumata e della relativa valorizzazione, nonché per l’erogazione degli eventuali incentivi spettanti, in modo analogo alla Deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL. Tali modalità potranno essere oggetto di evoluzione, utilizzando il Sistema Informativo Integrato (SII), evitando, cioè, un canale comunicativo diretto tra imprese distributrici e GSE.

Dalla data da cui il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso troverà applicazione, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo in edifici e condomini e le Comunità Energetiche già esistenti (realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del D.L. 162/19) confluiranno nel TIAD. Nel caso delle C.E.R., come sopra precisato, questo comporta che venga rivisto, in lieve riduzione, il contributo per la valorizzazione dell’autoconsumo, a fronte della possibilità di estendersi all’interno di un’area più estesa (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria, senza più il limite della sola cabina secondaria) e di poter includere nella Comunità Energetica Rinnovabile anche impianti di potenza superiore a 200 kW.

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Il TIAD anticipa il Decreto di incentivazione che sarà emanato nelle prossime settimane da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione dell’art. 8 del D.Lgs. 199/2021. I due provvedimenti forniscono, insieme, il quadro generale della regolamentazione degli incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in regime di autoconsumo.

In relazione alle Comunità Energetiche (siano esse rinnovabili o di cittadini), il ruolo dell’Autorità, ai sensi del dettato normativo di cui Ai Decreti Legislativi N.199/2021 e n. 210/2021, è  limitato alla valorizzazione dell’autoconsumo di energia elettrica che rappresenta un sottoinsieme della potenzialmente più ampia condivisione dell’energia elettrica.

Tuttavia, si ricorda che tali Comunità possono avere finalità ben più ampie rispetto al solo autoconsumo di energia elettrica. A titolo di esempio non esaustivo: le Comunità Energetiche Rinnovabili possono realizzare anche forme di condivisione dell’energia termica dalle fonti rinnovabili;  tutte le Comunità Energetiche possono realizzare anche consorzi di acquisto, oppure possono prestare servizi di efficientamento energetico e/o di ricarica dei veicoli elettrici; possono operare come società di vendita di energia elettrica (gestendo anche le operazioni di compravendita dell’energia elettrica al loro interno), oppure come Balance Service Provider (BSP) erogando servizi ancillari di flessibilità per il sistema elettrico.

Sarà dunque cura del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la prossima definizione degli incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti inseriti in Comunità Energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e sistemi di autoconsumo individuale ed a favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up.

[1]Comunicato Stampa ARERA, Elettricità: nuovo testo integrato sull’autoconsumo diffuso per edifici, condomini e comunità energetiche accessibile al seguente link: https://www.arera.it/it/com_stampa/23/230104.htm
[2]Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici è la Società che ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare, sulla base degli indirizzi di organi istituzionali quali il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità di regolazione per energie reti e ambiente.
[3]Cfr. Comunicato Stampa ARERA: Elettricità: nuovo testo integrato sull’autoconsumo diffuso per edifici, condomini e comunità energetiche, disponibile al seguente link: https://www.arera.it/it/com_stampa/23/230104.htm
[4]Per un maggiore approfondimento sulle caratteristiche del modello regolatorio virtuale si rinvia al documento di RSE intitolato “Gli Schemi di Autoconsumo collettivo e le Comunità dell’Energia”. Le Direttive europee consentono, invero, agli Stati Membri di accordare alle C.E.R. il diritto di gestire la rete di distribuzione locale e di conseguenza, la “fisicità” o la “virtualità” del modello da adottare (il modello fisico prevede l’utilizzo di una rete propria da parte della Comunità per scambiare l’energia tra i membri; il modello virtuale, invece, prevede l’utilizzo della rete pubblica e la necessità di definire quale sia l’energia effettivamente condivisa in ciascun intervallo temporale di misura).

 

CER: la Seconda Conferenza Nazionale Un importante momento di confronto verso la costituzione delle Comunità Energetiche di seconda generazione.

Martedì 22 novembre 2022, a Napoli,si è svoltala Seconda Conferenza Nazionale delle Comunità Energetiche sul tema “Governance ed innovazione tecnologica nelle Comunità Energetiche: dalla fase sperimentale al nuovo regime”.
Tanti i professori universitari, i professionisti e di rappresentanti di istituzioni ed Enti locali intervenuti per confrontarsi e condividere riflessioni sulle opportunità e le sfide rappresentate dalle Comunità Energetiche di nuova generazione, in attesa dell’imminente pubblicazione dei Decreti attuativi del D. Lgs. n. 199 del 2021.
Il dibattito multi-stakeholder si è articolato in quattro sessioni tematiche, sviluppate in collaborazione con operatori del settore (Cleanwatts, Maps Group, EnGreen e Unem) e dedicate all’evoluzione della governance delle CER, alla digitalizzazione dei processi di gestione delle future Comunità ed alle piattaforme già attive, oltre all’analisi di alcuni esempi virtuosi di CER.
La necessità di conoscere la rete italiana delle c.d. “cabine primarie” o “cabine di alta tensione” (CAT: gli impianti dislocati sul territorio italiano la cui funzione è quella di trasformare l’energia in ingresso ad alta tensione in energia a media tensione)costituisce uno dei temi attualmente più sentiti dagli operatori di settore.
Il D.Lgs. n. 199 del 2021, infatti, ha previsto la possibilità di costituire nuove “CER di cabina primaria” (con impianti fino ad 1 Mw/h), superando così le attuali conformazioni tecnico-giuridiche di “CER di cabina secondaria”(con impianti fino ad 200 Kw/h)e garantendo conseguentemente la possibilità di costituire Comunità Energetiche in grado di coinvolgere aree territoriali più vaste, con una capacità produttiva ed economica di grande importanza.
Simili opportunità, come precisato nel corso della Conferenza, si possono concretizzare solo con il superamento di due distinti ordini di problemi: quello giuridico, relativo alla necessità di individuare le forme societarie più idonee a sviluppare le nuove CER in armonia con le norme che saranno introdotte dagli attesi Decreti attuativi, e quello tecnico, derivante dall’attuale impossibilità per gli operatori di conoscere la collocazione delle cabine primarie (a breve dovrebbe essere pubblicata una piattaforma digitale in grado di far conoscere, in modo semplice ed immediato, le aree afferenti a ciascuna cabina primaria).
E’ stata condivisibilmente evidenziata la fragilità del modello prescelto per la costituzione delle prime CER: l’associazione senza scopo di lucro non riconosciuta. Tra le principali criticità sollevate: l’assenza di personalità giuridica e la conseguente impossibilità di garantire un’autonomia patrimoniale perfetta agli associati.
Inoltre, è stata presentata alla Corte dei Conti una richiesta di parere diretta ad accertare la (dubbia) legittimità del ricorso alla forma associativa da parte degli Enti locali nella costituzione delle CER.
La Comunità Collinare del Friuli, Ente locale promotore del progetto “RECOCER” per la transizione ecologica e l’efficientamento energetico, ha segnalato la necessità di chiarire quali siano i vantaggi economici ottenuti dai soggetti privati che partecipano alla CER: il disequilibrio nel soddisfacimento delle aspettative economiche dei partecipanti alla CER incide negativamente sulla corretta governante della Comunità e sulla sua stessa sopravvivenza.
ENER.BIT S.r.l., Società ESCo in house di cui lo Studio Legale DAL PIAZ è partner, condividendo le idee già sviluppate dal Prof. Ing. Sergio OLIVERO, Head of Business & Finance Innovation dell’Energy Center del Politecnico di Torino,intende costituire una prima Comunità Energetica “di territorio” (c.d. “C.E.T.”), che consenta agli operatori economici ed alle Amministrazioni di svincolarsi dal mercato regolamentato dell’energia.
E’ stato quindi discusso il tema delle piattaforme digitali destinate a facilitare la costituzione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche attraverso la gestione informatica ed automatizzata dei flussi di dati da e verso il GSE,anche per la corretta suddivisione degli attesi incentivi economici: per consentire lo sviluppo delle CER di nuova generazione è infatti necessario implementare gli strumenti digitali che dovranno essere messi a disposizione, a costi accessibili, dei soggetti che assumeranno la gestione delle Comunità Energetiche.
Lo sviluppo di Comunità Energetiche “particolari”, quali quelle portuali, permetterà inoltre la sperimentazione innovativa di fonti energetiche rinnovabili quali l’idrogeno e l’eolico offshore, necessarie per fronteggiare i consumi che caratterizzano il sistema energetico portuale. Le aree portuali, quali avamposti tra le città e il resto del mondo, possono quindi diventare una grande occasione per accrescere la transizione energetica, dando vita ad un vero e proprio nucleo di economia circolare, che richiede la capacità di saper affrontare, combinandole, le peculiarità della normativa sulle CER con le norme di diritto marittimo.
Importanti anche le potenzialità delle stazioni di servizio e delle infrastrutture di ricarica elettrica nel contesto dello sviluppo delle CER. Il progetto di modernizzazione della rete italiana dovrebbe basarsi, infatti, sulla costituzione di veri e propri hub energetici in grado di diffondere le infrastrutture di ricarica elettrica veloce ed ultraveloce, attraverso cui utilizzare energia elettrica e cederla nell’ambito di Comunità Energetiche Rinnovabili: le cd. “multiservice stations” rappresentano una soluzione per la mobilità alimentata da carburanti, biocarburanti, elettricità generata da idrogeno e pensiline fotovoltaiche.
Fondamentale in tal senso è l’esperienza di GOCER S.r.l. di cui lo Studio Legale DAL PIAZ è partner: attraverso l’unione di competenze multidisciplinari sta dando vita ad una serie composita di Comunità Energetiche operative.
La Seconda Conferenza Nazionale sulle Comunità Energetiche ha dunque rappresentato un momento di confronto importante per conoscere ed approfondire esperienze all’avanguardia, a livello nazionale ed europeo, in ordine alla costituzione di CER di nuova generazione, aprendo scenari inediti e nuovi spunti di riflessione.

Evento, in presenza e webinar<br>Un focus sulle C.E.R. (Comunità di Energia Rinnovabile) da cabina primaria, sulle normative più recenti e sul caso Magliano Alpi

La seconda edizione del seminario, promossa su iniziativa del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia visto il successo del primo appuntamento, è nata dall’esigenza di rispondere con prontezza alle numerose problematiche applicative e giuridiche riscontrate da privati e amministratori locali nella realizzazione delle Comunità Energetiche.

Configurare modelli di produzione e consumo di energia “inediti” richiede infatti creatività e immaginazione per indagare le possibili soluzioni legali a problemi finora inesplorati, che attraversano tutti i rami del diritto (societario, civile ed amministrativo, oltre che ambientale) e richiedono competenze trasversali.

E’ stata quindi proposta un’analisi comparata dei primi modelli di Comunità Energetiche promosse dalle Pubbliche Amministrazioni (a partire dal modello virtuoso realizzato dal Comune di Magliano d’Alpi) e dai soggetti privati.

Tale comparazione riveste particolare interesse poiché consente di mettere in rilievo sia le funzioni di pianificazione e programmazione che rivestono le Pubbliche Amministrazioni per guidare la transizione energetica sia il ruolo rivestito dal Mercato e dagli operatori economici privati chiamati, inevitabilmente, a svolgere una funzione trainante per la creazione delle prime Comunità Energetiche da “cabina primaria”.

E’ stata rivolta particolare attenzione alle possibilità che le Comunità offrono ai privati ed al settore industriale nonché al recente interessamento delle big utilities: la cooperazione tra imprese è, invero, fondamentale per affrontare le sfide legate alla sostenibilità promossa, oltre che dal PNRR, dalle agende europee e internazionali.

Oltre agli aspetti giuridici, hanno costituito oggetto di specifica analisi gli aspetti economici e finanziari inerenti le Comunità di Energia Rinnovabile, con particolare riferimento ai meccanismi fiscali e di incentivazione economica esistenti, ed i profili tecnici e gestionali che i pionieri dei progetti in corso di realizzazione stanno tuttora affrontando.

COMUNITA’ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO. LE NUOVE SFIDE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA ED IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI SEMINARIO DEL 21 OTTOBRE 2022

Per iscrizioni: https://bit.ly/3cXHRTd o info@studiolegaledalpiaz.it

 In data 21 ottobre 2022, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Collegio dei Geometri di Torino ed in modalità webinar si terrà la seconda edizione del seminario gratuito organizzato dallo Studio Legale Dal Piaz e da Legislazione Tecnica, dedicato al tema “Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo. Le nuove sfide della transizione energetica ed il ruolo degli Enti locali”.

Dopo il successo dell’evento del 13 luglio scorso (che ha visto la partecipazione di oltre 350 auditori), l’appuntamento per l’approfondimento multidisciplinare sulle più recenti novità in tema di energy è rinnovato su iniziativa del Collegio dei Geometri di Torino e provincia.

Il seminario è accreditato presso il Collegio, l’Ordine dei Commercialisti di Torino e l’Ordine degli Avvocati di Torino e vedrà come relatori l’Avv. Francesco DAL PIAZ, l’Avv. Claudio VIVANI, l’Ing. Sergio OLIVERO, il Dott. Franco GRANDE ed il Dott. Benedetto Damiano RICCI.

Nel seminario verranno proseguite le riflessioni sul tema delle C.E.R., della produzione di energia da fonti rinnovabili e della transizione ecologica, stante l’emergenza energetica dovuta (anche) al proseguire del conflitto tra Russia e Ucraina, con il conseguente inasprimento dei prezzi delle forniture di gas e di energia.

Il taglio del seminario sarà, come per la precedente edizione, operativo e multidisciplinare, volto a fornire gli strumenti per comprendere ed indagare gli aspetti giuridici, tecnici ed economico-finanziari inerenti le C.E.R, con uno sguardo di particolare attenzione alle possibilità che le Comunità offrono per i privati e per il settore industriale, ed al recente interessamento (ed il prossimo intervento) delle big utilities.

Nell’ambito di una vera e propria rivoluzione del mercato energetico, ora solo agli inizi, è infatti indispensabile analizzare sotto molteplici punti di vista ed in chiave operativa i modelli di Comunità Energetiche in via di creazione e di affermazione nel nostro Paese, secondo una logica che sappia coniugare competitività e sostenibilità.

Oggetto di studio e comparazione saranno le opportunità rappresentate dalle energy communities nei Comuni (prendendo a riferimento l’esempio virtuoso rappresentato dalla Comunità Energetica di Magliano Alpi) e per i privati nei distretti industriali, dove i grandi operatori del mercato energetico sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nella transizione energetica.

IL MODELLO “MAGLIANO ALPI”: IL RUOLO STRATEGICO DELLA P.A. NELLA REALIZZAZIONE DELLE C.E.R.

 I più recenti interventi normativi (da ultimo, le novità introdotte con gli ultimi Decreti Aiuti[1]) valorizzano in misura crescente il ruolo che lo Stato, in tutte le sue articolazioni territoriali, è chiamato a rivestire nella realizzazione delle Comunità Energetiche.

Tale impostazione è, del resto, coerente con quanto disposto dall’art. 15, par. 3, della Direttiva cd. RED II, secondo cui “gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale, inseriscano disposizioni volte all’integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile  (…) in sede di pianificazione, compresa la pianificazione precoce del territorio, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali, commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche , comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi. (…)”.

Secondo una logica di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost), tutte le amministrazioni locali ed in primo luogo i Comuni, quali Enti più prossimi al cittadino, sono, in altre parole, chiamati a “creare” le condizioni per la transizione energetica verso l’uso delle energie rinnovabili, attraverso procedimenti amministrativi ispirati a logiche di semplificazione e di accelerazione.

Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, è stata recentemente introdotta la possibilità, per il Ministero della Difesa, per il Ministero dell’Interno e per le Autorità di sistema portuale, di utilizzare i beni del demanio, considerati ex lege come “aree idonee”, per costituire Comunità energetiche nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti superiori a 1 MW.

A seguito delle modifiche al D.Lgs. n. 199/2021 attuate con i cd. Decreti Aiuti, è stato inoltre ampliato il novero delle aree qualificate per legge “idonee” all’installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili, nelle more dell’adozione delle Leggi Regionali, tuttora in corso.

Accanto ad un importante lavoro di pianificazione territoriale, il Legislatore nazionale ha recentemente introdotto meccanismi di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di impianti da fonti rinnovabili che, secondo quanto sarà oggetto di discussione nel seminario, hanno come obiettivo quello di costruire un quadro normativo che garantisca di “eliminare gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile” (art. 22, par. 4).

Negli interventi dei relatori si valorizzerà lo studio delle Comunità di energia rinnovabile anche in un’ottica integrata e “di sistema”, dando rilievo alla possibilità di erogare servizi ulteriori rispetto agli scopi di autoproduzione e di condivisione dell’energia prodotta dai propri impianti, come, ad esempio, i servizi di ricarica dei veicoli elettrici, esaminando anche le novità concernenti i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture di ricarica.

Durante il seminario si analizzerà quale case study la C.E.R. di Magliano d’Alpi.

Per realizzare la Comunità Energetica di Magliano Alpi, il Comune ha messo a disposizione un impianto fotovoltaico da 20 kwp, installato sul tetto del Palazzo Comunale e collegato al POD del Municipio. L’energia prodotta e non autoconsumata viene condivisa con la C.E.R. attualmente formata dalle utenze della biblioteca, della palestra e delle scuole, oltre che dei residenti che per primi hanno aderito al nucleo di partenza. Allo stesso impianto fotovoltaico sono collegate anche delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, utilizzabili gratuitamente dai residenti.

Da tale prima esperienza sono nati alcuni cluster di progettisti, installatori, manutentori e PMI locali, che si propongono di esportare il modello di Magliano anche in altre realtà locali, attraverso gli accordi di collaborazione tra Comuni previsti dall’art. 15 L. 241/1990 per usufruire in modo efficiente dei fondi del PNRR.

Tali progetti valorizzano il ruolo della comunità come capacità di aggregazione a livello locale, per offrire servizi ai propri membri  e portare benefici ambientali, sociali ed economici a livello locale. Oggetto di studio sarà, dunque, l’analisi di un modello replicabile in altri Comuni, capace di operare come catalizzatore di sinergie fra Comuni a livello nazionale, nel quale la P.A. esercita un ruolo attivo nello sviluppo di modelli innovativi per il rilancio del territorio.

C.E.R. E DISTRETTI INDUSTRIALI, TRA COMPETITIVITA’ E SOSTENIBILITA’

 E’ inoltre particolarmente rilevante, nel contesto dell’attuale crisi energetica, lo studio e l’analisi delle Comunità Energetiche nei distretti industriali (in una logica di sussidiarietà cd. “orizzontale” ai sensi dell’art. 118 Cost.).

Il contrasto alla povertà energetica è divenuto prioritario anche per le imprese, soprattutto per quelle “energivore”, chiamate a fare fronte a costi dell’energia insostenibili. Con i recenti interventi approvati con i cd. Decreti Aiuti sono state adottate alcune misure per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas naturale “a breve termine” (attraverso il riconoscimento di contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore), anche se l’entità di una crisi senza precedenti richiede necessariamente interventi ascrivibili ad una progettualità di lungo periodo.

Parallelamente, sul fronte ambientale, il settore industriale è chiamato a fare passi enormi per raggiungere gli obiettivi climatici previsti a livello europeo. In particolare, il Green Deal europeo prevede la decarbonizzazione di intere filiere e settori industriali per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

A tal fine, la politica energetica dell’Unione Europea mira a costruire sistemi energetici interconnessi per sostenere le fonti energetiche rinnovabili, promuovere tecnologie innovative ed infrastrutture energetiche moderne, decarbonizzare il settore del gas e promuovere la progettazione eco-compatibile dei prodotti, responsabilizzare i consumatori ed aiutare gli Stati membri ad affrontare la povertà energetica[2].

Per tali ragioni, la cooperazione tra imprese è fondamentale per affrontare le sfide legate alla sostenibilità promossa, oltre che dal PNRR, dalle agende europee e internazionali.

A seguito delle novità apportate dal D.Lgs. n. 199/2021, sebbene ancora in attesa dei decreti attuativi di prossima pubblicazione, è stata introdotta la possibilità di costituire impianti fino a 1 MW di potenza elettrica e si è compiuto il passaggio dalla cabina secondaria alla cabina primaria, con conseguente notevole ampliamento dell’estensione territoriale che può assumere una Comunità Energetica.

Tali modifiche hanno suscitato indubbio interesse per le imprese, che hanno ora la possibilità di creare impianti in grado di generare vere e proprie economie di scala.

Le C.E.R. possono quindi costituire una forma di cooperazione tra imprese operanti nel medesimo distretto industriale, al fine di soddisfare reciproche esigenze “energivore” caratterizzate da alti consumi energetici e da una bassa disponibilità di superfici per l’installazione di impianti di produzione di energia, coinvolgendo anche imprese a basso consumo di energia dotate, viceversa, di ampie superfici utilizzabili per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Alla luce di tali considerazioni, come si vedrà nel corso del seminario, è stimolante (nonché ormai necessario) ragionare sulle possibili vesti giuridiche che possono assumere le C.E.R. nei distretti industriali. La Comunità di Energia Rinnovabile deve infatti costituirsi come soggetto giuridico autonomo (ad esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro) che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi: pertanto, particolare attenzione sarà rivolta ai consorzi (ai sensi dell’art 2602 c.c. due o più operatori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi dell’attività di impresa) ed alle società consortili di cui all’art. 2615 – ter c.c..

La costituzione delle Comunità Energetiche può passare per la capacità di valorizzare le aree di crisi industriale presenti nel nostro Paese, ovvero di quei territori che, pur disponendo delle risorse essenziali alla transizione energetica, sono stati dismessi, e sono quindi soggetti a recessione economica e perdita occupazionale.

In questo modello il ruolo dello Stato non verte tanto sulla “pianificazione” quanto, piuttosto, sulla predisposizione di una struttura efficiente di incentivazione economica, che consenta di valorizzare e di premiare l’adozione delle tecnologie rinnovabili e favorire la diffusione di Comunità Energetiche (alterando la logica costi-benefici che finora ha supportato l’attuale modello di produzione energetica).

Quindi, nel corso del seminario, fondamentale importanza rivestirà l’analisi del ruolo che i grandi operatori del mercato possono giocare all’interno delle cd. energy communities. La disciplina introdotta dalle Direttive europee (UE) 2019/944 (cd. IEMD) e (UE) 2018/2001 (cd. RED II) stabilisce un quadro particolarmente preciso e dettagliato, disponendo che i gestori dei sistemi di distribuzione sono comunque chiamati a cooperare con le Comunità di Energia Rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia al loro interno (art. 22, par. 4, lett. c)).

Dal punto di vista normativo, la sfida è sicuramente inedita e consiste nel fondare le basi e le interconnessioni di un nuovo paradigma di mercato energetico, in cui ciascun attore è titolare di precisi diritti e doveri.

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Questi e molti altri temi essenziali per il futuro sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili saranno oggetto degli interventi programmati nel seminario gratuito del 21 ottobre p.v..

LE MISURE DI RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE E DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE INTRODOTTE DAI “DECRETI AIUTI”

In data 23 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 144 (cd. “Aiuti Ter”) che segue, in una logica di continuità e coerenza, l’adozione dei precedenti D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (cd. “Aiuti”) e D.L. 9 agosto 2022 n. 115 (cd. “Aiuti Bis”).

Le disposizioni introdotte con tali Decreti, lungi dal potere essere considerate in maniera frammentaria e isolata, devono essere analizzate seguendo una visione “di insieme” e di reciproca integrazione; esse includono misure contingenti, finalizzate ad aiutare famiglie ed imprese a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dell’energia elettrica e del gas nell’attuale difficile congiuntura politico-economica internazionale, ed al tempo stesso misure che, in un’ottica di lungo periodo, sono destinate a trasformare profondamente il modello di produzione dell’energia elettrica in ambito nazionale, favorendo il ricorso alle energie rinnovabili.

Alla luce dei più recenti interventi legislativi (l’ultimo dei quali adottato con il Decreto Aiuti Ter) è dunque opportuno soffermarsi, in particolare, sul quadro normativo emergente in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e Comunità Energetiche Rinnovabili, destinato ad incidere in maniera dirompente sulle scelte operate da Amministrazioni, imprese e privati.

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE E COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

Nella prospettiva di rafforzare la resilienza energetica nazionale, i Decreti Aiuti hanno introdotto modifiche alla disciplina sulle Comunità Energetiche e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, in un percorso di graduale perfezionamento della normativa già introdotta dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.”

L’articolo 10, comma 1, del D.L. Aiuti Ter dispone, anzitutto, che il Ministero dell’Interno possa utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

In connessione con tale previsione, il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Ministero dell’Interno ed i terzi concessionari dei beni possano costituire Comunità Energetiche Rinnovabili nazionali con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1MW, anche in deroga ai requisiti di cui al D.Lgs. 199/2021 (cfr. art. 31, comma 2, lett. b) e c)), con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo Decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti ed utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica. 

Inoltre,  i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’Interno (di cui al comma 1) sono considerati “di diritto” superfici ed aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 e sono assoggettati alle procedure autorizzative semplificate di cui all’articolo 22 del medesimo D.Lgs. n.  199  del  2021.  

Le novità previste dal D.L. Aiuti Ter devono essere considerate in una logica di continuità rispetto a quanto già disposto, in particolare, con il primo D.L. Aiuti 17 maggio 2022 n. 50. 

Significativamente, l’articolo 9 di tale Decreto ha introdotto la possibilità anche per il Ministero della Difesa ed i terzi concessionari dei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero di costituire Comunità Energetiche Rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti del D.Lgs. 199/2021 (art. 31, comma 2, lett. b) e c)) e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.

Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico ed al perseguimento della  resilienza  energetica  nazionale, un importante ruolo è stato riconosciuto anche alle Autorità di sistema portuale attraverso la possibilità di costituire  una  o più Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi dell’articolo 31  del D.Lgs.  n.  199 del 2021, con facoltà di accedere agli incentivi previsti dal medesimo Decreto anche per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Alla luce di tali importanti novità normative, il ruolo della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello locale, nella costituzione delle Comunità di Energia Rinnovabile risulta indubbiamente rafforzato ed acquisisce una nuova centralità.

LA P.A. AL CENTRO DELLA REALIZZAZIONE DELLE COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE (C.E.R.)

Le disposizioni introdotte con il D.L. Aiuti Ter costituiscono l’esito di un percorso normativo che ha condotto ad un progressivo ampliamento dei poteri autorizzatori di titolarità delle pubbliche amministrazioni finalizzati, in una logica di semplificazione e di accelerazione sempre più accentuate, alla costituzione delle Comunità Energetiche ed alla diffusione degli impianti alimentati da energie rinnovabili sull’intero territorio nazionale.

1. Ampliamento delle Aree per legge “idonee” all’installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili.

La possibilità per il Ministero dell’Interno, per il Ministero della Difesa, e per le Autorità portuali di utilizzare i beni del demanio pubblico, considerati ex lege come “aree idonee” per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, dimostra l’importanza davvero strategica che il tema ha assunto nel contesto dell’attuale crisi energetica, ancor più di quanto non sia avvenuto in sede di recepimento della Direttiva europea RED II mediante il D.Lgs. n. 199/2021.

Del resto, tra le misure introdotte con il primo Decreto Aiuti (di cui il D.L. Aiuti Ter costituisce integrazione), particolare rilevanza hanno assunto proprio quelle volte all’ampliamento delle superfici e delle aree considerate idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. 

Ai sensi dell’articolo 6 di tale Decreto è stato previsto che, in funzione di raccordo tra Ministeri competenti e Regioni, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri possa esercitare funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, per il caso di mancata adozione delle Leggi Regionali (ovvero mancata ottemperanza ai principi, ai criteri ed agli obiettivi stabiliti dai Decreti Ministeriali) volte ad individuare le superfici e le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Significativamente, è stato ampliato il novero delle aree considerate come “idonee” per legge, nelle more dell’adozione delle Leggi Regionali: sono stati inclusi i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici sui cui vengano eseguiti interventi di modifica sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico (prima dell’approvazione del Decreto Aiuti era previsto un limite pari a 3 MW, ora appunto innalzato a 8 MW). 

La qualificazione di “aree idonee” è stata estesa, anche per l’installazione di impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli, alle aree agricole entro i 500 metri da zone artigianali, industriali e commerciali, SIN, cave e miniere, nonché alle aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti ed alle aree adiacenti entro 300 metri dalla rete autostradale. Sono considerate per legge “idonee” all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Infine, sono state aggiunte le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici né ricadenti nella fascia di rispetto dei Beni culturali oppure nelle aree e negli immobili di notevole interesse pubblico.

2. Semplificazione procedimentale per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

In una logica di accelerazione delle procedure autorizzatorie, interessante (considerato l’ostacolo spesso rappresentato dai pareri espressi dalle Soprintendenze) è la previsione secondo cui la Direzione generale del Ministero della Cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei  progetti  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti rinnovabili, idonei a facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali  valutazioni  negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti,  comprovate  e puntuali   esigenze   di   tutela   degli   interessi   culturali   o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle  caratteristiche dei diversi territori. 

Tale disposizione deve essere letta, a sua volta, in stretta connessione con le semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione introdotte dall’art. 7 del primo D.L. Aiuti 17 maggio 2022 n. 50.

Invero, proprio al fine di superare eventuali valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni chiamate ad esprimersi nei procedimenti di autorizzazione di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a Valutazione  di  Impatto  Ambientale (VIA) di competenza statale,  si prevede che le eventuali Deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscano ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Alle  riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri   convocate   per l’adozione di tali Deliberazioni possono  essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni  e  delle Province  autonome  interessate,  che  esprimono  definitivamente  la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. 

Ad un ampio coinvolgimento delle amministrazioni interessate si coniuga la previsione secondo cui le Deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi  sessanta  giorni. A conferma della logica acceleratoria che ispira le novità introdotte con il Decreto Aiuti, si prevede espressamente che, se il Consiglio dei Ministri si  esprime  per  il  rilascio  del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il  prescritto  termine  di sessanta giorni l’autorizzazione si intende rilasciata.

Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione, infine, fondamentale è il disposto dell’articolo 7, comma 3 bis, del D.L. Aiuti, secondo cui per la realizzazione di tutti gli impianti a fonti rinnovabili (diversi da impianti alimentati a biomassa, biogas, biometano di nuova costruzione e impianti fotovoltaici) il proponente, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessante dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse.

3. Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Considerato che le Comunità di Energia Rinnovabile possono avere come scopo non soltanto l’autoproduzione e condivisione dell’energia prodotta dai propri impianti, potendo prevedibilmente erogare anche altri servizi (tra cui, ad esempio, i servizi di ricarica dei veicoli elettrici), particolare interesse rivestono le novità concernenti i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

L’art. 57 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. in Legge 11 settembre 2020 n. 120), recante “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 199/2021 già conferiva ai Comuni il potere di disciplinare, con propri provvedimenti, la programmazione dell’installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso.

A tal fine, si disponeva che  i  Comuni  potessero   consentire,  anche  a  titolo  non  oneroso,  la  realizzazione  e la  gestione di infrastrutture  di  ricarica  a  soggetti  pubblici  e   privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti  da   assegnare  mediante  procedure  competitive,  trasparenti  e   non   discriminatorie. 

In tale previgente quadro regolatorio, l’articolo 23 del D.L. Aiuti Ter ha introdotto nuove misure in materia di fornitura di energia elettrica per  la  ricarica  dei veicoli elettrici, disponendo che “nel caso in cui  l’infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  è  richiesta l’autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato gravato da un  diritto  di  servitù  pubblica,  il  comune  pubblica l’avvenuto ricevimento dell’istanza  di  autorizzazione  sul  proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale  di  cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della  sua  operatività.  Decorsi  quindici  giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione può essere  rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell’autorizzazione a  più  soggetti  non  sia possibile  ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli  spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici  adottata  dal comune, l’ottenimento della medesima autorizzazione avviene all’esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto  dei principi   di   imparzialità,   parità   di   trattamento   e   non discriminazione tra gli operatori.” 

All’esito di tali novità normative è possibile osservare come, coerentemente con gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal legislatore, le procedure di autorizzazione vengano particolarmente accelerate e sia prevista la possibilità di esperire vere e proprie procedure concorrenziali solo qualora il rilascio dell’autorizzazione a più soggetti si riveli incompatibile con una corretta programmazione e gestione degli spazi pubblici.

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All’esito di una breve disamina delle novità più significative introdotte dai Decreti Aiuti, è possibile constatare come la disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, di cui al D.Lgs. 199/2021, sia in continuo divenire. Cruciale è il ruolo rivestito dalle pubbliche amministrazioni che sono ora chiamate a ‘creare’ le condizioni per la transizione energetica verso l’uso delle energie rinnovabili, attraverso procedimenti amministrativi ispirati a logiche di semplificazione e di accelerazione innovative. Nell’attuale grave contesto di crisi energetica, sociale e ambientale, la sfida rappresentata dalle Comunità Energetiche e dalla diffusione su tutto il territorio nazionale degli impianti di energia rinnovabile si coniuga, oltre che con un intervento statale (sotteso alla logica degli “aiuti”), con un approccio cd. “bottom up” che, attraverso la cooperazione di cittadini e imprese, consenta di trasformare in maniera dirompente gli attuali modelli di produzione e consumo di energia.

COMUNITÀ ENERGETICHE (C.E.R.) E GRUPPI DI AUTOCONSUMO.

Il 13 luglio, presso la “Sala Grande” del Circolo dei Lettori di Torino, si è tenuto il seminario gratuito in materia di Comunità Energetiche e Gruppi di Autoconsumo, organizzato da Legislazione Tecnica con il contributo scientifico dello Studio Legale DAL PIAZ.

Il tema delle C.E.R. e, più in generale, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della transizione ecologica, è tornato a rivestire particolare importanza: oltre alla perdurante necessità di ridurre le emissioni di CO₂  per contrastare il fenomeno del cambiamento climatico e le conseguenze derivanti dalla pandemia, il conflitto in corso tra Russia ed Ucraina ha portato ad un aumento notevole dei prezzi delle forniture di gas e, conseguentemente, delle materie prime: tutte gravi ripercussioni negative per famiglie ed aziende, che hanno nuovamente evidenziato la necessità di incentivare il ricorso ad energie prodotte da fonti rinnovabili e di ridurre il più possibile la dipendenza energetica del Paese dall’estero e dalle fonti energetiche fossili tradizionali.  

Nel corso del seminario, al quale hanno partecipato, sia in presenza che con modalità webinar, oltre 350 persone tra professionisti, tecnici pubblici funzionari, si sono avvicendati gli interventi dell’Avv. Francesco DAL PIAZ, dell’Avv. Claudio VIVANI, dell’Ing. Sergio OLIVERO, del Dott. Franco GRANDE e del Dott. Benedetto Damiano RICCI, e sono stati esaminati tutti gli aspetti giuridici, tecnici ed economico-finanziari inerenti le C.E.R.

1.Il quadro normativo europeo e nazionale.

La normativa di riferimento a livello Europeo, tra le altre, è quella dettata dalla Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 11 dicembre 2018 (cd. «Direttiva RED II»): rientra tra le otto Direttive emanate nell’ambito del pacchetto “ENERGIA PULITA PER TUTTI GLI EUROPEI” (CEP – Clean Energy Package) in materia energetica (tra cui prestazioni energetiche negli edifici, efficienza energetica, energie rinnovabili e mercato elettrico), in cui sono specificate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile nonchè la disciplina dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Con il D.Lgs. 8.11.2021 n. 199, entrato in vigore in data 15.12.2021, l’Italia ha recepito la citata Direttiva, da cui ha mutuato le definizioni di “C.E.R.”[1] e di “autoconsumatore”[2]: l’obiettivo finale perseguito dalla normativa è quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile e di transizione energetica italiano verso il perseguimento degli obiettivi comunitari di decarbonizzazione entro il 2030 (-55% di emissioni climalteranti rispetto al 1990) ed il 2050 (net-zero).

Nel corso del seminario è stata sottolineata la particolare importanza del ruolo di imprese, cittadini e Comuni per la costituzione delle C.E.R., cui ricorrere per perseguire al meglio gli interessi della popolazione in materia riduzione dei consumi, abbattimento dei costi energetici, efficientamento e transizione ecologica.

Anche gli Enti locali, quali soggetti “aggregatori”, sono chiamati a farsi promotori di iniziative per la costituzione di C.E.R.: a tal fine, devono necessariamente ricorrere a procedure ad evidenza pubblica per l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili in concessione su aree di proprietà pubblica: dunque sono state delineate le caratteristiche principali delle formule di Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.), tra cui la disciplina dell’art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, che consente agli operatori privati di proporre alla Pubblica Amministrazione la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, sostenendone i rischi ed il costo, a fronte della concessione del bene realizzato per un tempo congruo a garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento.

2.Transizione energetica e P.N.R.R.: la Seconda Missione.

La transizione energetica è intesa come trasformazione radicale di un sistema di generazione, distribuzione e uso dell’energia: un cambiamento profondo e complesso, coinvolgente vari settori (industriale, terziario, residenziale e pubblico) verso un modello più sostenibile ed efficiente.

Gli obiettivi della transizione energetica hanno acquisito particolare rilevanza nell’ambito della Seconda Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), le cui principali norme di riferimento sono:

  • il D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del P.N.R.R.;
  • il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, con cui il Consiglio dei Ministri ha approvato le semplificazioni necessarie per favorire la transizione energetica e digitale dettando norme per la «Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

Il P.N.R.R. si compone infatti di sei “missioni”, delle quali la Seconda è destinata alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” articolandosi in quattro componenti: la componente M2-C2 verte specificatamente su energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, cui sono destinati 23,78 miliardi di Euro, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo delle energie da fonti rinnovabili (F.E.R.) tramite soluzioni decentralizzate e utility scale (incluse quelle innovative e off-shore).

La componente M2-C2, a sua volta, prevede quattro “linee di investimento”: la seconda (Investimento 1.2) riguarda le comunità energetiche e le strutture collettive di autoproduzione, e mira a garantire le risorse necessarie (2,20 miliardi di euro PER I Comuni fino a 5.000 abitanti) per l’installazione di circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di Comunità di Energie Rinnovabili ed autoconsumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

3.Costituzione di una C.E.R.: soggetti partecipanti, forme giuridiche ed adempimenti.

L’art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021 prevede che una C.E.R. può essere costituita da: singoli cittadini o nuclei familiari, quali utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo o POD; piccole-medie imprese, purché la loro partecipazione ad una C.E.R. non rappresenti l’attività principale, Enti territoriali e Autorità locali (quali Regioni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni o i singoli Comuni), le Università, gli Enti di ricerca e di formazione, gli Enti Religiosi, gli Enti del Terzo settore e di protezione ambientale. Non possono costituire o far parte di un C.E.R., invece, le società di persone e di capitali poichè le Comunità Energetiche non possono avere scopo di lucro.

La normativa non impone una determinata forma giuridica per la C.E.R. che, dunque, può essere costituita come associazione (riconosciuta e non riconosciuta), consorzio o società consortile, cooperativa o fondazione di partecipazione. Gli statuti Comunitari devono prevedere espressamente: la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali, l’oggetto sociale (che deve corrispondere a quanto prescritto dalle specifiche norme), il diritto di partecipare alla C.E.R. per tutti i possessori dei requisiti localizzati nella zona rilevante per la Comunità, le condizioni economiche di ingresso e partecipazione, ossia le quote associative, ed il mantenimento dei diritti di cliente finale e di recesso in ogni momento.

Sono previsti, infine, determinati adempimenti pratici per la costituzione di una Comunità Energetica, quali:

  • la trasmissione del documento al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) con il quale si richiede la valorizzazione economica e l’incentivazione dell’energia condivisa;
  • la redazione dello statuto, con la previsione dell’assetto giuridico;
  • la redazione dell’elenco dei clienti finali membri della Comunità;
  • la predisposizione della dichiarazione di conformità relativa al possesso, da parte di tutti i partecipanti, dei requisiti per essere membri di una Comunità Energetica Rinnovabile;
  • la predisposizione di una dichiarazione di conformità relativa agli impianti di produzione;
  • la redazione di una dichiarazione circa la compatibilità della Comunità con gli incentivi per l’autoconsumo collettivo.

4.Vantaggi delle C.E.R..

La costituzione di una Comunità Energetica apporta, prima di tutto, notevoli benefici ambientali, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico mediante l’abbattimento delle emissioni di CO₂ o di altri gas clima alteranti[3].

Particolarmente rilevanti, inoltre, sono i benefici di natura sociale. Infatti, le Comunità Energetiche possono sperimentare: i) ruoli innovativi in ambito sociale, etico e civico, strutturandosi attraverso una governance locale a responsabilità diretta, alla base della quale cittadini, associazioni e realtà imprenditoriali condividono un insieme di principi, regole e procedure che riguardano la gestione e il governo delle Comunità, verso obiettivi di autogestione e condivisione delle risorse (c.d. SHARING RESOURCES); ii) un sistema economico principalmente costruito su reti collegate di individui, organizzazioni o comunità che si fondano sulla collaborazione, la condivisione, lo scambio, il commercio di prodotti e/o servizi (c.d. “SHARING ECONOMY”); iii) la produzione e la diffusione di nuove regole all’interno della Comunità che facilitino gli scambi di beni e servizi tra i partecipanti.

Infine, se ben progettate e concepite su scala territoriale adeguata, le C.E.R. rappresentano uno strumento efficace per raggiungere anche vantaggi di natura economica da parte dell’autoconsumatore, alcuni anche nel breve periodo, quali: il risparmio in bolletta (più energia si autoconsuma direttamente e più si riducono i costi delle componenti variabili della bolletta come quota energia, oneri di rete e relative imposte); il guadagno sull’energia prodotta (produrre energia con un impianto di energia rinnovabile può rappresentare una fonte di guadagno grazie ai meccanismi incentivanti; le agevolazioni fiscali (detrazioni o superammortamento) per i privati e per le imprese che realizzano un impianto; a seguito dell’emanazione (prevista dopo l’estate) dei Decreti attuativi di cui al D.Lgs. n. 199/2021, la possibilità di installare impianti di produzione energetica “di cabina primaria” fino ad 1 MW (le C.E.R. di cabina primaria consentono quindi l’installazione di impianti di dimensioni rilevanti ed un conseguente buon ritorno dell’investimento) e di produrre energia “pulita” per l’alimentazione delle batterie delle auto elettriche, che costituisce certamente un problema per l’immediato futuro e dunque un ulteriore opzione di business per gli operatori economici.

5.Esempi virtuosi di Comunità esistenti.

In Italia operano già Comunità Energetiche che dimostrano la bontà di tale metodo di produzione/distribuzione di energia e rappresentano esempi virtuosi da seguire.

La rivoluzione energetica è partita dalla periferia est di Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, con un progetto che ha richiesto un finanziamento di circa 100.000 Euro erogato da Fondazione per il Sud. Al servizio della Comunità Energetica è stato realizzato un piccolo impianto fotovoltaico da 53 kW sulla copertura della Fondazione Famiglia di Maria, in grado di produrre circa 65mila kWh/a di energia elettrica, in parte consumata dalla struttura stessa e in parte condivisa con le 40 famiglie coinvolte: si stima che sia in grado di generare un risparmio reale, in termini di minor energia elettrica consumata da tutti gli aderenti alla C.E.R., pari a circa 300.000 Euro in 25 anni.

Di particolare importanza è la C.E.R. costituita dal Comune di Magliano Alpi (CN) che, aderendo al “Manifesto delle Comunità Energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia” promosso dall’Energy Center del Politecnico di Torino, è stata registrata come associazione presso l’Agenzia delle Entrate con il nome di “Comunità Energetica Rinnovabile Energy City Hall”. La C.E.R. si sviluppa intorno a un impianto solare fotovoltaico da 20 kW installato sul tetto del Palazzo comunale che, collegato al POD del Municipio, è finalizzato a garantire l’autosufficienza dell’edificio stesso, della biblioteca, della palestra e delle scuole comunali, oltre che a scambiare l’energia in surplus con 5 famiglie partecipanti.

Peraltro, dal progetto del Comune di Magliano Alpi è nato il network “Magliano&Friends”, un ecosistema territoriale nel quale sono attive e giuridicamente costituite C.E.R. con Comuni, cittadini e P.M.I. attivamente coinvolti in tutta la penisola: si tratta di pilot site per creare conoscenza, fare sperimentazioni, definire modelli di business, costruire una narrazione e condividere strumenti, criteri e metodologie.

Attualmente il più grande progetto di C.E.R. in Italia è costituito dalla Comunità Collinare del Friuli (Progetto RECOCER) e coinvolge circa 50.000 abitanti, ed è da segnalare anche il Progetto RECAP (Renewable Energy Communities for the Alpine Pearls) delle “Perle Alpine”, un network di località alpine italiane che intende promuovere le C.E.R. per rendere disponibile energia verde prodotta localmente per la mobilità dolce (eCar, eBike, eShuttle).

La Cooperativa pubblica ACEA PINEROLESE, forse la prima in Italia che ha investito con convinzione nella creazione di C.E.R., ha in corso di realizzazione una ventina di C.E.R. condominiali, ed altre sono in progetto.

Considerata dunque l’opportunità di realizzare C.E.R. di cabina primaria (che quindi può comprendere un territorio vasto, anche di più Comuni) fino ad 1 MW, certamente si moltiplicheranno l’interesse e gli esempi per una modalità di produzione di energia da fonti rinnovabili alla diretta portata di imprese, di comunità di cittadini e di Enti Locali, che consente: una minore spesa per l’energia (beneficio oggi fondamentale per famiglie ed imprese), una maggiore consapevolezza dell’importanza di “staccare la spina” dalle fonti energetiche fossili e tradizionali per motivi ambientali ed economici sempre più impellenti, ed anche una opportunità di investimento.

[1]Artt. 2 e 31: C.E.R., ovvero il soggetto giuridico che si pone l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la Comunità e non quello di realizzare profitti finanziari, ed il cui esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e di formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche.
[2]Artt. 2 e 30: Autoconsumatore, ovvero il cliente finale che realizza un impianto con il quale produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta.
[3]
Secondo i calcoli del Gestore Servizi Energetici, un gruppo di autoconsumatori o una Comunità Energetica Rinnovabile che installi un impianto fotovoltaico da 200 kW, producendo 244 MWh/anno, evita di riversare nell’atmosfera emissioni equivalenti alla combustione di 300 barili di petrolio, pari a 121 tonnellate di CO₂.

Evento, in presenza e webinar<br>Un seminario per sviluppare una visione d’insieme sulle più attuali opportunità in tema di energie rinnovabili

Nella prima edizione del seminario è stato fornito un primo inquadramento giuridico dei concetti di autoconsumo e di Comunità di Energia Rinnovabile, alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 199/2021, in recepimento delle Direttive Europee (UE) 2018/2001 cd. RED II  e 2019/944 cd. IEMD. 

Centrale rilevanza è stata attribuita allo studio dei modelli legali (associazioni, enti senza scopo di lucro, società consortili etc.) che possono assumere le Comunità di Energia Rinnovabile, unitamente all’analisi delle forme di partenariato pubblico-privato che possono supportare la realizzazione degli impianti di produzione energetica.

Particolare attenzione è stata dedicata agli equilibri economico-finanziari che devono essere garantiti in caso di partenariato tra Enti ed operatori economici, agli studi di fattibilità finalizzati alla costituzione delle Comunità Energetiche ed alle diverse fonti di energia che possono essere prese in considerazione per rispondere, al meglio, alle vocazioni ed alle esigenze dei singoli territori e delle comunità locali. 

E’ stata proposta, inoltre, una panoramica generale sulle opportunità in arrivo grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR a favore della transizione energetica.

All’analisi giuridica delle Comunità di Energia Rinnovabile, curata  dall’Avv. Francesco DAL PIAZ e dall’Avv. Claudio VIVANI (esperti nel settore dell’energy), sono seguiti  gli interventi di professionisti in materia contabile e finanziaria (Dott. Franco GRANDE e Dott. Benedetto Damiano RICCI). 

Hanno partecipato l’Ing. Sergio OLIVERO dell’Energy Center del Politecnico di TORINO, esperto di Comunità Energetiche e di autoconsumo, l’Ing. Francesco CARCIOFFO, Amministratore delegato di ACEA Pinerolese, il Dott. Emanuel GIRAUDO, Presidente di ATS Pinerolese, ed il Dott. Sergio CALIFANO, Presidente Fondazione ITS, chiamati a confrontarsi sulle prime esperienze di realizzazione delle C.E.R..

COMUNITÀ ENERGETICHE (C.E.R.) E GRUPPI DI AUTOCONSUMO. LE NUOVE SFIDE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA ED IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI.

SEMINARIO DEL 13 LUGLIO 2022

In data 13 luglio 2022, dalle 9 alle 13, presso il Circolo dei Lettori di Torino ed in modalità webinar si terrà il seminario gratuito, organizzato dallo Studio Legale Dal Piaz e da Legislazione Tecnica, dedicato al tema “Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo. Le nuove sfide della transizione energetica ed il ruolo degli Enti locali”.

Il seminario intende affrontare temi di stretta attualità in considerazione dell’esigenza sempre più incombente, non solo per le Pubbliche Amministrazioni ma anche per i cittadini, di investire nello sviluppo di fonti di energia rinnovabile per rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione imposti dall’Unione Europea, ma anche per fronteggiare il recente aggravamento della crisi energetica, accelerata dall’esplosione della guerra in Ucraina e causa  dei (gravi) rincari dei costi dell’energia per le famiglie e per le imprese, con conseguente, ulteriore, peggioramento dello stato di incertezza economico, sociale e politico già in atto a livello mondiale, nonché della crisi finanziaria (ed anche climatica) di questi ultimi anni.

Tra le misure più importanti che troveranno sempre maggiore diffusione per perseguire i menzionati obiettivi vi sono, senza dubbio, le Comunità Energetiche Rinnovabili (Renewable Energy Communities o “Rec”), inizialmente disciplinate in Italia con il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe) ed oggetto di successivi interventi da parte del legislatore europeo e nazionale.

Proprio al tema delle Energie Rinnovabili e delle Comunità Energetiche sarà dedicato il seminario del 13 luglio 2022, che prevede la partecipazione di professionisti esperti.

In particolare, i relatori affronteranno i temi più rilevanti in merito alle potenzialità che caratterizzeranno l’azione delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali nella costituzione delle Comunità Energetiche, mediante le tipiche forme giuridiche (ad esempio di Partenariato Pubblico Privato) cui possono fare ricorso per la realizzazione degli impianti di produzione energetica.

A seguire, sono previsti interventi di professionisti del settore dell’energy, esperti in materia contabile e finanziaria, giuristi e rappresentanti dell’Università per approfondire l’argomento e fornire indicazioni di carattere “pratico”.

“DECRETO AIUTI” D.L. n. 50/2022 Nuove forme di sostegno per le imprese negli appalti pubblici Ulteriore spinta per l’uso di energia rinnovabile

Lo scorso 17 maggio è stato pubblicato il Decreto Legge n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, conosciuto come “Decreto Aiuti”.

Lo scopo del Decreto è contrastare gli effetti derivanti dalla crisi militare in Ucraina, mediante la creazione di nuovi strumenti (ed il potenziamento di quelli esistenti) volti a salvaguardare l’economia italiana dall’aumento dei prezzi di materie prime, energia e carburanti.

Le misure predisposte dall’Esecutivo si articolano in bonus fiscali che promuovono l’uso di energia derivante da fonti rinnovabili, politiche sociali in favore di lavoratori dipendenti, pensionati, percettori NaSPI e famiglie e misure diversificate in favore delle imprese, anche negli appalti pubblici.

Misure in materia di ripresa economica e di sostegno della liquidità delle imprese

Tra gli strumenti predisposti a sostegno delle imprese e della ripresa economica (articoli 15 – 30) meritano particolare attenzione gli articoli 26 e 27, che dettano specifiche disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e di concessioni di lavori, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici causati, da ultimo, dal conflitto in atto in Ucraina.

L’articolo 26 stabilisce che i SAL per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori o annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 siano adottati, anche in deroga alle specifiche previsioni contrattuali, “applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”, utilizzando somme già accantonate per imprevisti in relazione a ciascun affidamento o, tra l’altro, derivanti dai ribassi d’asta.

Nello specifico, il comma 2 dispone che le Regioni sono tenute, limitatamente all’anno 2022, ad aggiornare i prezzari in uso al momento di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 entro il 31 luglio 2022; i prezzari così aggiornati troveranno applicazione anche per le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate tra la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti ed il 31 dicembre 2022. In caso di inadempimento delle Regioni, sarà compito del MIMS, entro la metà di agosto 2022, sentite le stesse Regioni inadempienti (sic!), aggiornare i prezzari.

Per i soli contratti relativi a lavori, il comma 3 prevede che le Stazioni Appaltanti applichino, nelle more della revisione dei prezzari da parte delle Regioni, “ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 incrementati fino al 20%: stante l’esplicito richiamo effettuato all’art. 23 del vigente Codice dei contratti pubblici (relativo ai livelli di progettazione), tale comma sembra applicabile solo per l’adeguamento dei prezzi delle gare pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, e non alle gare ed ai contratti già in corso di esecuzione (per i quali bisognerà attendere l’aggiornamento dei prezzari regionali). E’ quindi senz’altro necessario che il Governo chiarisca la portata interpretativa del comma 3 dell’art. 26 del Decreto Aiuti, onde non determinare ulteriori disagi al mondo imprenditoriale e lavorativo.

Peraltro, è da segnalare il particolare beneficio assicurato esclusivamente ai contraenti di lavori, in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, affidati da ANAS o da FERROVIE DELLO STATO; infatti, il comma 12 del medesimo art. 26 stabilisce che: “In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla  data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022”.

Analoga previsione potrebbe essere estesa a beneficio di qualsivoglia appalto di lavori pubblici in corso alla data del 17 maggio 2022, anche se bisognerebbe affrontare il problema relativo alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie da parte di enti e/o società pubblici non statali.

Nell’ipotesi in cui dall’aggiornamento dei prezzari operato dalle Regioni risulti, per l’anno 2022, una variazione superiore o inferiore al 20% rispetto ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021, le Stazioni Appaltanti provvederanno al conguaglio degli importi riconosciuti a titolo di pagamento dei SAL per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori o annotate nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.

Il successivo articolo 27 dispone che i concessionari autostradali ex art. 142, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 ed art. 164, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 possono aggiornare il quadro economico del progetto esecutivo utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, il quadro economico del progetto esecutivo sia approvato o in corso di approvazione e l’avvio delle procedure di affidamento sia previsto entro il 31 dicembre 2023. Il quadro economico del progetto esecutivo rideterminato ai sensi del comma 1 deve essere sottoposto all’approvazione del concedente e gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’adeguamento operato dai concessionari non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né incidono sulla durata della concessione.

Misure in materia di energia

Tra le numerose disposizioni in materia energetica (articoli 1 – 14) sono previste in particolare: l’introduzione di benefici fiscali in favore di privati ed imprese per l’acquisto ed il consumo di energia elettrica e gas, e la promozione dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ossia di persone giuridiche composte da una pluralità di soggetti privati o pubblici/privati che, mediante la dotazione di impianti condivisi, provvedono alla produzione ed all’autoconsumo di energia derivante da fonti rinnovabili.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce un incremento del credito di imposta in favore delle imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale, già riconosciuto con i precedenti Decreti Legge n. 17/2022 e n. 21/2022, rispettivamente rideterminato dal 12% al 15% e dal 20% al 25%.

L’articolo 9, dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, modifica il comma 2 dell’articolo 20 D.L. n. 17/2022 (convertito in Legge n. 34/2022), accrescendo  la potenza degli impianti installabili: pertanto, il Ministero della Difesa ed i concessionari di cui all’articolo 20, comma 1, D.L. n. 17/2022 “possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW”, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili (ex D.Lgs. n. 199/2021), tra cui figurano specifici meccanismi di incentivazione volti ad assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio delle stesse CER.

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L’incertezza generata dal periodo pandemico e dal conflitto Russo-Ucraino, che ha comportato una minore disponibilità – ed il parallelo aumento dei prezzi – di molteplici tipologie di prodotti, anche energetici e di carburanti, ha giustamente alimentato la sensibilità verso le tematiche della sostenibilità dei contratti di appalto pubblici (e non solo) e dell’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili, nell’ottica del graduale raggiungimento della cd “indipendenza energetica”.

Non è assolutamente detto, però, che le misure introdotte con il Decreto Aiuti siano sufficienti a far fronte al caro-prezzi (di materie prime e di energia) tuttora in corso, e la prevedibile crisi economica che ne deriverà.