Luglio 26, 2022

COMUNITÀ ENERGETICHE (C.E.R.) E GRUPPI DI AUTOCONSUMO.

by sasti in News

Il 13 luglio, presso la “Sala Grande” del Circolo dei Lettori di Torino, si è tenuto il seminario gratuito in materia di Comunità Energetiche e Gruppi di Autoconsumo, organizzato da Legislazione Tecnica con il contributo scientifico dello Studio Legale DAL PIAZ.

Il tema delle C.E.R. e, più in generale, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della transizione ecologica, è tornato a rivestire particolare importanza: oltre alla perdurante necessità di ridurre le emissioni di CO₂  per contrastare il fenomeno del cambiamento climatico e le conseguenze derivanti dalla pandemia, il conflitto in corso tra Russia ed Ucraina ha portato ad un aumento notevole dei prezzi delle forniture di gas e, conseguentemente, delle materie prime: tutte gravi ripercussioni negative per famiglie ed aziende, che hanno nuovamente evidenziato la necessità di incentivare il ricorso ad energie prodotte da fonti rinnovabili e di ridurre il più possibile la dipendenza energetica del Paese dall’estero e dalle fonti energetiche fossili tradizionali.  

Nel corso del seminario, al quale hanno partecipato, sia in presenza che con modalità webinar, oltre 350 persone tra professionisti, tecnici pubblici funzionari, si sono avvicendati gli interventi dell’Avv. Francesco DAL PIAZ, dell’Avv. Claudio VIVANI, dell’Ing. Sergio OLIVERO, del Dott. Franco GRANDE e del Dott. Benedetto Damiano RICCI, e sono stati esaminati tutti gli aspetti giuridici, tecnici ed economico-finanziari inerenti le C.E.R.

1.Il quadro normativo europeo e nazionale.

La normativa di riferimento a livello Europeo, tra le altre, è quella dettata dalla Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 11 dicembre 2018 (cd. «Direttiva RED II»): rientra tra le otto Direttive emanate nell’ambito del pacchetto “ENERGIA PULITA PER TUTTI GLI EUROPEI” (CEP – Clean Energy Package) in materia energetica (tra cui prestazioni energetiche negli edifici, efficienza energetica, energie rinnovabili e mercato elettrico), in cui sono specificate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile nonchè la disciplina dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Con il D.Lgs. 8.11.2021 n. 199, entrato in vigore in data 15.12.2021, l’Italia ha recepito la citata Direttiva, da cui ha mutuato le definizioni di “C.E.R.”[1] e di “autoconsumatore”[2]: l’obiettivo finale perseguito dalla normativa è quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile e di transizione energetica italiano verso il perseguimento degli obiettivi comunitari di decarbonizzazione entro il 2030 (-55% di emissioni climalteranti rispetto al 1990) ed il 2050 (net-zero).

Nel corso del seminario è stata sottolineata la particolare importanza del ruolo di imprese, cittadini e Comuni per la costituzione delle C.E.R., cui ricorrere per perseguire al meglio gli interessi della popolazione in materia riduzione dei consumi, abbattimento dei costi energetici, efficientamento e transizione ecologica.

Anche gli Enti locali, quali soggetti “aggregatori”, sono chiamati a farsi promotori di iniziative per la costituzione di C.E.R.: a tal fine, devono necessariamente ricorrere a procedure ad evidenza pubblica per l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili in concessione su aree di proprietà pubblica: dunque sono state delineate le caratteristiche principali delle formule di Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.), tra cui la disciplina dell’art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, che consente agli operatori privati di proporre alla Pubblica Amministrazione la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, sostenendone i rischi ed il costo, a fronte della concessione del bene realizzato per un tempo congruo a garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento.

2.Transizione energetica e P.N.R.R.: la Seconda Missione.

La transizione energetica è intesa come trasformazione radicale di un sistema di generazione, distribuzione e uso dell’energia: un cambiamento profondo e complesso, coinvolgente vari settori (industriale, terziario, residenziale e pubblico) verso un modello più sostenibile ed efficiente.

Gli obiettivi della transizione energetica hanno acquisito particolare rilevanza nell’ambito della Seconda Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), le cui principali norme di riferimento sono:

  • il D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del P.N.R.R.;
  • il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, con cui il Consiglio dei Ministri ha approvato le semplificazioni necessarie per favorire la transizione energetica e digitale dettando norme per la «Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

Il P.N.R.R. si compone infatti di sei “missioni”, delle quali la Seconda è destinata alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” articolandosi in quattro componenti: la componente M2-C2 verte specificatamente su energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, cui sono destinati 23,78 miliardi di Euro, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo delle energie da fonti rinnovabili (F.E.R.) tramite soluzioni decentralizzate e utility scale (incluse quelle innovative e off-shore).

La componente M2-C2, a sua volta, prevede quattro “linee di investimento”: la seconda (Investimento 1.2) riguarda le comunità energetiche e le strutture collettive di autoproduzione, e mira a garantire le risorse necessarie (2,20 miliardi di euro PER I Comuni fino a 5.000 abitanti) per l’installazione di circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di Comunità di Energie Rinnovabili ed autoconsumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

3.Costituzione di una C.E.R.: soggetti partecipanti, forme giuridiche ed adempimenti.

L’art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021 prevede che una C.E.R. può essere costituita da: singoli cittadini o nuclei familiari, quali utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo o POD; piccole-medie imprese, purché la loro partecipazione ad una C.E.R. non rappresenti l’attività principale, Enti territoriali e Autorità locali (quali Regioni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni o i singoli Comuni), le Università, gli Enti di ricerca e di formazione, gli Enti Religiosi, gli Enti del Terzo settore e di protezione ambientale. Non possono costituire o far parte di un C.E.R., invece, le società di persone e di capitali poichè le Comunità Energetiche non possono avere scopo di lucro.

La normativa non impone una determinata forma giuridica per la C.E.R. che, dunque, può essere costituita come associazione (riconosciuta e non riconosciuta), consorzio o società consortile, cooperativa o fondazione di partecipazione. Gli statuti Comunitari devono prevedere espressamente: la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali, l’oggetto sociale (che deve corrispondere a quanto prescritto dalle specifiche norme), il diritto di partecipare alla C.E.R. per tutti i possessori dei requisiti localizzati nella zona rilevante per la Comunità, le condizioni economiche di ingresso e partecipazione, ossia le quote associative, ed il mantenimento dei diritti di cliente finale e di recesso in ogni momento.

Sono previsti, infine, determinati adempimenti pratici per la costituzione di una Comunità Energetica, quali:

  • la trasmissione del documento al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) con il quale si richiede la valorizzazione economica e l’incentivazione dell’energia condivisa;
  • la redazione dello statuto, con la previsione dell’assetto giuridico;
  • la redazione dell’elenco dei clienti finali membri della Comunità;
  • la predisposizione della dichiarazione di conformità relativa al possesso, da parte di tutti i partecipanti, dei requisiti per essere membri di una Comunità Energetica Rinnovabile;
  • la predisposizione di una dichiarazione di conformità relativa agli impianti di produzione;
  • la redazione di una dichiarazione circa la compatibilità della Comunità con gli incentivi per l’autoconsumo collettivo.

4.Vantaggi delle C.E.R..

La costituzione di una Comunità Energetica apporta, prima di tutto, notevoli benefici ambientali, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico mediante l’abbattimento delle emissioni di CO₂ o di altri gas clima alteranti[3].

Particolarmente rilevanti, inoltre, sono i benefici di natura sociale. Infatti, le Comunità Energetiche possono sperimentare: i) ruoli innovativi in ambito sociale, etico e civico, strutturandosi attraverso una governance locale a responsabilità diretta, alla base della quale cittadini, associazioni e realtà imprenditoriali condividono un insieme di principi, regole e procedure che riguardano la gestione e il governo delle Comunità, verso obiettivi di autogestione e condivisione delle risorse (c.d. SHARING RESOURCES); ii) un sistema economico principalmente costruito su reti collegate di individui, organizzazioni o comunità che si fondano sulla collaborazione, la condivisione, lo scambio, il commercio di prodotti e/o servizi (c.d. “SHARING ECONOMY”); iii) la produzione e la diffusione di nuove regole all’interno della Comunità che facilitino gli scambi di beni e servizi tra i partecipanti.

Infine, se ben progettate e concepite su scala territoriale adeguata, le C.E.R. rappresentano uno strumento efficace per raggiungere anche vantaggi di natura economica da parte dell’autoconsumatore, alcuni anche nel breve periodo, quali: il risparmio in bolletta (più energia si autoconsuma direttamente e più si riducono i costi delle componenti variabili della bolletta come quota energia, oneri di rete e relative imposte); il guadagno sull’energia prodotta (produrre energia con un impianto di energia rinnovabile può rappresentare una fonte di guadagno grazie ai meccanismi incentivanti; le agevolazioni fiscali (detrazioni o superammortamento) per i privati e per le imprese che realizzano un impianto; a seguito dell’emanazione (prevista dopo l’estate) dei Decreti attuativi di cui al D.Lgs. n. 199/2021, la possibilità di installare impianti di produzione energetica “di cabina primaria” fino ad 1 MW (le C.E.R. di cabina primaria consentono quindi l’installazione di impianti di dimensioni rilevanti ed un conseguente buon ritorno dell’investimento) e di produrre energia “pulita” per l’alimentazione delle batterie delle auto elettriche, che costituisce certamente un problema per l’immediato futuro e dunque un ulteriore opzione di business per gli operatori economici.

5.Esempi virtuosi di Comunità esistenti.

In Italia operano già Comunità Energetiche che dimostrano la bontà di tale metodo di produzione/distribuzione di energia e rappresentano esempi virtuosi da seguire.

La rivoluzione energetica è partita dalla periferia est di Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, con un progetto che ha richiesto un finanziamento di circa 100.000 Euro erogato da Fondazione per il Sud. Al servizio della Comunità Energetica è stato realizzato un piccolo impianto fotovoltaico da 53 kW sulla copertura della Fondazione Famiglia di Maria, in grado di produrre circa 65mila kWh/a di energia elettrica, in parte consumata dalla struttura stessa e in parte condivisa con le 40 famiglie coinvolte: si stima che sia in grado di generare un risparmio reale, in termini di minor energia elettrica consumata da tutti gli aderenti alla C.E.R., pari a circa 300.000 Euro in 25 anni.

Di particolare importanza è la C.E.R. costituita dal Comune di Magliano Alpi (CN) che, aderendo al “Manifesto delle Comunità Energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia” promosso dall’Energy Center del Politecnico di Torino, è stata registrata come associazione presso l’Agenzia delle Entrate con il nome di “Comunità Energetica Rinnovabile Energy City Hall”. La C.E.R. si sviluppa intorno a un impianto solare fotovoltaico da 20 kW installato sul tetto del Palazzo comunale che, collegato al POD del Municipio, è finalizzato a garantire l’autosufficienza dell’edificio stesso, della biblioteca, della palestra e delle scuole comunali, oltre che a scambiare l’energia in surplus con 5 famiglie partecipanti.

Peraltro, dal progetto del Comune di Magliano Alpi è nato il network “Magliano&Friends”, un ecosistema territoriale nel quale sono attive e giuridicamente costituite C.E.R. con Comuni, cittadini e P.M.I. attivamente coinvolti in tutta la penisola: si tratta di pilot site per creare conoscenza, fare sperimentazioni, definire modelli di business, costruire una narrazione e condividere strumenti, criteri e metodologie.

Attualmente il più grande progetto di C.E.R. in Italia è costituito dalla Comunità Collinare del Friuli (Progetto RECOCER) e coinvolge circa 50.000 abitanti, ed è da segnalare anche il Progetto RECAP (Renewable Energy Communities for the Alpine Pearls) delle “Perle Alpine”, un network di località alpine italiane che intende promuovere le C.E.R. per rendere disponibile energia verde prodotta localmente per la mobilità dolce (eCar, eBike, eShuttle).

La Cooperativa pubblica ACEA PINEROLESE, forse la prima in Italia che ha investito con convinzione nella creazione di C.E.R., ha in corso di realizzazione una ventina di C.E.R. condominiali, ed altre sono in progetto.

Considerata dunque l’opportunità di realizzare C.E.R. di cabina primaria (che quindi può comprendere un territorio vasto, anche di più Comuni) fino ad 1 MW, certamente si moltiplicheranno l’interesse e gli esempi per una modalità di produzione di energia da fonti rinnovabili alla diretta portata di imprese, di comunità di cittadini e di Enti Locali, che consente: una minore spesa per l’energia (beneficio oggi fondamentale per famiglie ed imprese), una maggiore consapevolezza dell’importanza di “staccare la spina” dalle fonti energetiche fossili e tradizionali per motivi ambientali ed economici sempre più impellenti, ed anche una opportunità di investimento.

[1]Artt. 2 e 31: C.E.R., ovvero il soggetto giuridico che si pone l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la Comunità e non quello di realizzare profitti finanziari, ed il cui esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e di formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche.
[2]Artt. 2 e 30: Autoconsumatore, ovvero il cliente finale che realizza un impianto con il quale produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta.
[3]
Secondo i calcoli del Gestore Servizi Energetici, un gruppo di autoconsumatori o una Comunità Energetica Rinnovabile che installi un impianto fotovoltaico da 200 kW, producendo 244 MWh/anno, evita di riversare nell’atmosfera emissioni equivalenti alla combustione di 300 barili di petrolio, pari a 121 tonnellate di CO₂.