Maggio 24, 2022

“DECRETO AIUTI” D.L. n. 50/2022 Nuove forme di sostegno per le imprese negli appalti pubblici Ulteriore spinta per l’uso di energia rinnovabile

by sasti in News

Lo scorso 17 maggio è stato pubblicato il Decreto Legge n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, conosciuto come “Decreto Aiuti”.

Lo scopo del Decreto è contrastare gli effetti derivanti dalla crisi militare in Ucraina, mediante la creazione di nuovi strumenti (ed il potenziamento di quelli esistenti) volti a salvaguardare l’economia italiana dall’aumento dei prezzi di materie prime, energia e carburanti.

Le misure predisposte dall’Esecutivo si articolano in bonus fiscali che promuovono l’uso di energia derivante da fonti rinnovabili, politiche sociali in favore di lavoratori dipendenti, pensionati, percettori NaSPI e famiglie e misure diversificate in favore delle imprese, anche negli appalti pubblici.

Misure in materia di ripresa economica e di sostegno della liquidità delle imprese

Tra gli strumenti predisposti a sostegno delle imprese e della ripresa economica (articoli 15 – 30) meritano particolare attenzione gli articoli 26 e 27, che dettano specifiche disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e di concessioni di lavori, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici causati, da ultimo, dal conflitto in atto in Ucraina.

L’articolo 26 stabilisce che i SAL per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori o annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 siano adottati, anche in deroga alle specifiche previsioni contrattuali, “applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”, utilizzando somme già accantonate per imprevisti in relazione a ciascun affidamento o, tra l’altro, derivanti dai ribassi d’asta.

Nello specifico, il comma 2 dispone che le Regioni sono tenute, limitatamente all’anno 2022, ad aggiornare i prezzari in uso al momento di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 entro il 31 luglio 2022; i prezzari così aggiornati troveranno applicazione anche per le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate tra la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti ed il 31 dicembre 2022. In caso di inadempimento delle Regioni, sarà compito del MIMS, entro la metà di agosto 2022, sentite le stesse Regioni inadempienti (sic!), aggiornare i prezzari.

Per i soli contratti relativi a lavori, il comma 3 prevede che le Stazioni Appaltanti applichino, nelle more della revisione dei prezzari da parte delle Regioni, “ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 incrementati fino al 20%: stante l’esplicito richiamo effettuato all’art. 23 del vigente Codice dei contratti pubblici (relativo ai livelli di progettazione), tale comma sembra applicabile solo per l’adeguamento dei prezzi delle gare pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, e non alle gare ed ai contratti già in corso di esecuzione (per i quali bisognerà attendere l’aggiornamento dei prezzari regionali). E’ quindi senz’altro necessario che il Governo chiarisca la portata interpretativa del comma 3 dell’art. 26 del Decreto Aiuti, onde non determinare ulteriori disagi al mondo imprenditoriale e lavorativo.

Peraltro, è da segnalare il particolare beneficio assicurato esclusivamente ai contraenti di lavori, in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, affidati da ANAS o da FERROVIE DELLO STATO; infatti, il comma 12 del medesimo art. 26 stabilisce che: “In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla  data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022”.

Analoga previsione potrebbe essere estesa a beneficio di qualsivoglia appalto di lavori pubblici in corso alla data del 17 maggio 2022, anche se bisognerebbe affrontare il problema relativo alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie da parte di enti e/o società pubblici non statali.

Nell’ipotesi in cui dall’aggiornamento dei prezzari operato dalle Regioni risulti, per l’anno 2022, una variazione superiore o inferiore al 20% rispetto ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021, le Stazioni Appaltanti provvederanno al conguaglio degli importi riconosciuti a titolo di pagamento dei SAL per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori o annotate nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.

Il successivo articolo 27 dispone che i concessionari autostradali ex art. 142, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 ed art. 164, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 possono aggiornare il quadro economico del progetto esecutivo utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, il quadro economico del progetto esecutivo sia approvato o in corso di approvazione e l’avvio delle procedure di affidamento sia previsto entro il 31 dicembre 2023. Il quadro economico del progetto esecutivo rideterminato ai sensi del comma 1 deve essere sottoposto all’approvazione del concedente e gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’adeguamento operato dai concessionari non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né incidono sulla durata della concessione.

Misure in materia di energia

Tra le numerose disposizioni in materia energetica (articoli 1 – 14) sono previste in particolare: l’introduzione di benefici fiscali in favore di privati ed imprese per l’acquisto ed il consumo di energia elettrica e gas, e la promozione dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ossia di persone giuridiche composte da una pluralità di soggetti privati o pubblici/privati che, mediante la dotazione di impianti condivisi, provvedono alla produzione ed all’autoconsumo di energia derivante da fonti rinnovabili.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce un incremento del credito di imposta in favore delle imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale, già riconosciuto con i precedenti Decreti Legge n. 17/2022 e n. 21/2022, rispettivamente rideterminato dal 12% al 15% e dal 20% al 25%.

L’articolo 9, dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, modifica il comma 2 dell’articolo 20 D.L. n. 17/2022 (convertito in Legge n. 34/2022), accrescendo  la potenza degli impianti installabili: pertanto, il Ministero della Difesa ed i concessionari di cui all’articolo 20, comma 1, D.L. n. 17/2022 “possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW”, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili (ex D.Lgs. n. 199/2021), tra cui figurano specifici meccanismi di incentivazione volti ad assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio delle stesse CER.

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L’incertezza generata dal periodo pandemico e dal conflitto Russo-Ucraino, che ha comportato una minore disponibilità – ed il parallelo aumento dei prezzi – di molteplici tipologie di prodotti, anche energetici e di carburanti, ha giustamente alimentato la sensibilità verso le tematiche della sostenibilità dei contratti di appalto pubblici (e non solo) e dell’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili, nell’ottica del graduale raggiungimento della cd “indipendenza energetica”.

Non è assolutamente detto, però, che le misure introdotte con il Decreto Aiuti siano sufficienti a far fronte al caro-prezzi (di materie prime e di energia) tuttora in corso, e la prevedibile crisi economica che ne deriverà.