Gennaio 30, 2024

L’ATTESO DECRETO C.E.R. E LE FAQ DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

by sasti in News

Il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il Decreto C.E.R. definitivo[1] con gli incentivi previsti per le Comunità Energetiche Rinnovabili e l’autoconsumo diffuso (vedi articoli in News ed in Spazio Energia del 19.12.2023 e del 28.03.2023), a seguito della registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, dell’approvazione della Commissione europea. Insieme al Decreto sono state, inoltre, pubblicate le FAQ del Ministero dell’Ambiente per iniziare ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.

Come previsto dal provvedimento stesso, entro i successivi 30 giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Gli incentivi statali previsti per la costituzione delle C.E.R.

Per tutte le C.E.R. sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme.

1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della C.E.R.. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.

2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.

La tariffa incentivante ed il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla C.E.R.. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori ed i consumatori membri della C.E.R., ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa ad una stessa cabina primaria.

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata alle condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole C.E.R. i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Per quanto concerne il contributo in conto capitale l’articolo 7, comma 1, del Decreto C.E.R. specifica che “i beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”.

Più nel dettaglio le FAQ riportano che “Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo”.

La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, le FAQ specificano che se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali indicati dal Decreto), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Costituzione legale della C.E.R. ed entrata in esercizio degli impianti

L’articolo 3 del Decreto C.E.R., tra i requisiti per l’accesso agli incentivi, prevede al comma 2, lett. c), che “le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI”.

In aggiunta, il punto 9 delle FAQ specifica, con riferimento ai requisiti che devono possedere gli impianti di produzione per accedere alle C.E.R., che “Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una C.E.R. impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica”.

Tale requisito di accesso agli incentivi, in effetti, non era previsto nella precedente proposta di Decreto approvata in cui, sia pure in via informale, si affermava che le Comunità Energetiche Rinnovabili dovevano risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi, senza pertanto individuare un rapporto di necessaria consequenzialità tra costituzione dell’entità legale della C.E.R. ed entrata in esercizio degli impianti, ma solo di possibile successione temporale.

Analogamente, le precedenti Regole Tecniche adottate dal GSE in data 04.04.2022, applicabili agli impianti soggetti alla disciplina transitoria di cui all’art. 42-bis del D.L. 162/2019, definivano la “data di costituzione della configurazione di comunità di energia rinnovabile” come “la data dalla quale la configurazione ha i requisiti per essere qualificata come comunità di energia rinnovabile ed è la data più recente tra la prima tra le date di entrata in esercizio degli impianti di produzione o dei potenziamenti la cui energia elettrica rileva per la configurazione e la data di creazione dell’associazione tra i soggetti facenti parte della configurazione”. A sua volta, la data di creazione dell’associazione in caso di configurazione di una C.E.R. era intesa come la prima data in cui l’atto costitutivo e/o lo Statuto della Comunità rispettano tutti i requisiti previsti dall’articolo 42-bis del D.L. 169/2019 (oggi confluiti nell’art. 31 del D.Lgs. 199/2021) e dalla Delibera.

Pertanto, sotto il vigore della disciplina transitoria, le Regole Tecniche del GSE prendevano in considerazione la data di costituzione della configurazione ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e di incentivazione dell’energia autoconsumata e condivisa, limitandosi a precisare che la data di decorrenza del servizio dell’energia elettrica condivisa non potesse essere antecedente alla data di costituzione della configurazione di gruppo di autoconsumatori o di Comunità Energetica Rinnovabile (par. 3.3. delle Regole del 04.04.2022).

In relazione ai requisiti di accesso agli incentivi, il D.Lgs. 199/2021 (cfr. artt. 8, 31, 32) ha previsto in linea generale che “possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”. Ai fini dell’accesso agli incentivi sembrava dunque sufficiente che la data di entrata in esercizio degli impianti fosse successiva a quella di entrata in vigore del Decreto (ossia dal 16.12.2021) e che gli impianti risultassero nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità Energetica.

Alla luce delle novità apportate dal Decreto MASE pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale risulterà ora indispensabile attendere le indicazioni operative del GSE per trovare una soluzione ermeneutica al problema esistente per quei soggetti che hanno già realizzato e allacciato gli impianti alla rete, attendendo l’entrata in vigore del Decreto stesso per costituire legalmente la C.E.R. quale soggetto giuridico in un momento successivo.

La partecipazione alle C.E.R. delle grandi imprese

Un altro punto importante chiarito nel Decreto e nelle FAQ consiste nella possibilità per le grandi imprese di fare parte di una C.E.R.. In merito era infatti sorto un importante dubbio interpretativo in ragione di una discrasia esistente tra quanto disposto dalla normativa europea e da quella nazionale.

In base all’art. 31 del D.Lgs. 199/2021, che ha recepito la direttiva 2018/2001/UE, la partecipazione alla comunità energetica è volontaria e aperta a tutti i consumatori e “l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di riC.E.R.ca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) (…), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione (…)”.

Per quanto riguarda le imprese l’unica espressa preclusione normativa discendeva dal fatto che “la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale”, come confermato anche dal par. 3.4. del TIAD con riferimento ai requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

Tale assetto normativo consentiva dunque di ritenere che la partecipazione alle C.E.R. costituisse un diritto di tutti i clienti finali (comprese le grandi imprese) e che solo i soggetti elencati dalla legge potessero esercitare i poteri di controllo della Comunità.

Ciononostante, alcuni interpreti, dal raffronto tra la normativa italiana e quella europea, avevano notato una possibile incongruenza derivante dal fatto che l’articolo 2, punto 16), della Direttiva Europea 2018/2001/UE definisce la C.E.R. come soggetto giuridico “i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali”, indicando in maniera esplicita e più restrittiva i soggetti che possono partecipare alla Comunità Energetica e senza operare, al riguardo, nessun riferimento all’esercizio dei poteri di controllo, diversamente dalla normativa italiana.

Seguendo questa interpretazione, fondata sull’integrazione della legislazione nazionale con il diritto europeo, dunque, le grandi imprese non potrebbero partecipare alle C.E.R. in quanto nella direttiva RED II richiamata è fatto esplicito riferimento alle PMI, nozione di diritto europeo che ha una connotazione precisa.

L’articolo 3, comma 2, lett. c) del Decreto relativo ai soggetti beneficiari e ai requisiti di accesso agli incentivi, facendo seguito alla decisione della Commissione europea C 8086 final del 22 novembre 2023[2], dispone ora che le Comunità Energetiche Rinnovabili prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI.

Le FAQ del Ministero dell’Ambiente, al punto 5, chiariscono definitivamente che le grandi imprese non possono essere membri di una C.E.R. ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili, ossia di un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio.

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Il GSE renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle C.E.R. e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inoltre comunicato che sarà presto online sul sito del GSE anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.

Nel frattempo, le indicazioni contenute nel Decreto MASE pubblicato e nelle relative FAQ dimostrano come sia indispensabile risolvere le incertezze interpretative che tuttora caratterizzano alcuni aspetti cruciali per consentire una vera diffusione delle Comunità Energetiche su tutto il territorio nazionale.

[1]Pubblicato, insieme alle relative FAQ, in data 23.01.2024 sul sito del Ministero dell’Ambiente al seguente indirizzo: https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-mase-pubblicato-decreto-cer
[2]Si tratta della decisione, richiamata nelle premesse del Decreto CER, con cui la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto contenuta nel Decreto in quanto ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In particolare, il paragrafo 25, lettera d), della citata decisione C (2023) 8086 final prevede, ai fini dell’accesso alla misura, che le imprese che sono soci o membri delle Comunità Energetiche devono essere PMI e che la loro partecipazione alla C.E.R. non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.