Il 20 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5, che recepisce la Direttiva UE 2023/2413 (RED III) e ridefinisce il quadro normativo italiano per accelerare lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Come noto, la Direttiva (UE) 2023/2413 è stata adottata il 18 ottobre 2023 con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica dell’Unione Europea verso un sistema più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili. Questa Direttiva, che modifica la precedente Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 199/2021) rientra nel pacchetto “Fit for 55%” (Pronti per il 55%[1]) che mira a ridurre le emissioni nette di gas serra dell’UE di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
L’obiettivo del Decreto Legislativo n. 5/2026 è dunque quello di allineare l’Italia ai nuovi target europei al 2030, favorendo il potenziale di integrazione delle energie rinnovabili nei consumi finali nei settori chiave dell’edilizia, dell’industria, dei trasporti e della pubblica amministrazione.
In particolare, il Decreto in esame recepisce le disposizioni della Direttiva attraverso l’aggiornamento del D.Lgs. n. 199/2021 (attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), nonché con modifiche puntuali ai Decreti Legislativi nn. 79/1999[2], 102/2014[3], 28/2011[4], 93/2011[5], 66/2005[6].
Novità in materia di fonti energetiche rinnovabili
L’art. 2 del D.Lgs. 5/2026 aggiorna la definizione di “energia da fonti rinnovabili”, che risulta ora la seguente: “l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas“. Tra le novità più rilevanti, in particolare, si segnala l’inclusione dell’energia osmotica, definita come l’”energia generata dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, come acqua dolce e salata”.
La Direttiva RED III ha invero introdotto una distinzione più esplicita tra:
- “combustibili rinnovabili”: definiti come biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica (art. 1, par. 1, n. 1, lett. f) della Direttiva RED III);
- “combustibili rinnovabili di origine non biologica“: ossia i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, anche denominati “carburanti rinnovabili di origine non biologica”[7] (art. 2, comma 1, lett. ll) del D.Lgs. n. 199/2021, inserito dall’art. 2, par. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 5/2026).
Particolare rilievo, all’interno del Decreto viene attribuito all’impiego della biomassa, nell’ottica di un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare. Secondo il nuovo articolo 4-bis “Principi in materia di biomassa” del D.Lgs. n. 199/2021, “Al fine di garantire che la produzione di energia da biomassa avvenga in modo da ridurre al minimo effetti distorsivi sul mercato delle materie prime, nonché impatti negativi sulla biodiversità, sull’ambiente e sul clima, l’utilizzo delle biomasse per la produzione energetica avviene nel rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il principio dell’uso a cascata della biomassa mira così a dare priorità, ove possibile, all’uso materiale di biomassa a maggior valore aggiunto rispetto al suo uso di fonte di energia.
Nel contesto di una diversificazione delle fonti di energia rinnovabili viene inoltre incrementato l’obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030, fissato in misura pari al 39,4 % (9,4 punti percentuali in più rispetto a quanto fissato dall’art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che recepiva la RED II).
I Power Purchase Agreements (PPA)
Per effetto delle modifiche apportate, la definizione di accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili include ora non solo la fornitura di energia elettrica rinnovabile ma anche di quella termica e frigorifera rinnovabile. Per “accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili” si intende “un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili” (art. 2, lett. r) del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.Lgs. n. 5/2026).
Come noto, i Power Purchase Agreements (PPA) costituiscono strumenti contrattuali innovativi che, se da un lato, consentono di acquistare energia rinnovabile a prezzi competitivi offrendo vantaggi economici e di pianificazione sia per le imprese private sia per la pubblica amministrazione, dall’altro lato sono esposti alla fluttuazione dei prezzi ed alla variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili[8].
Al fine di promuovere il ricorso ad accordi di PPA, l’art. 1, paragrafo 1, n. 5) della direttiva RED III attribuisce agli Stati membri i seguenti compiti:
- valutare e attuare misure idonee a ridurre i rischi finanziari associati a tali accordi, in particolare mediante l’impiego di garanzie di credito;
- garantire che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori;
- assicurare che le garanzie di origine relative all’energia prodotta possano essere trasferite all’acquirente nell’ambito del contratto stipulato.
Con l’obiettivo di facilitare la diffusione dei Power Purchase Agreements alla Commissione Europea è invece demandato il compito di analizzare gli ostacoli che ancora si frappongono alla stipula dei PPA, con un’attenzione specifica a quelli transfrontalieri, e di formulare orientamenti e proposte per il loro superamento (attualmente è in corso, fino al 20 febbraio 2026, una consultazione pubblica per raccogliere prove e contributi sugli ostacoli alla diffusione dei PPA[9]).
Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
Il Decreto Legislativo n. 5/2026 implementa le misure finalizzate ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, considerati responsabili nell’Unione Europea del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all’energia[10].
In base all’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 (rubricato “Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici”) “I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del presente decreto”.
Attraverso le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 5/2026 l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è ora esteso anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili.
Inoltre, secondo quanto specificato dal nuovo comma 2-bis, l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili “può essere conseguito da terzi anche mediante l’installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all’allegato III”, incentivando così il ricorso a strumenti contrattuali che prevedano forme evolute di collaborazione tra pubblico e privato.
Per quanto concerne gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili si specifica (attraverso le modifiche apportate all’Allegato III del D.Lgs. 199/2021) che i nuovi edifici sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 ottobre 2025, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Per gli edifici pubblici, tali obblighi percentuali sono ulteriormente maggiorati, a conferma del ruolo strategico riconosciuto al patrimonio edilizio pubblico nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
L’impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 192/2005, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
Sotto il profilo autorizzativo, secondo quanto già previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 199/2021, l’inosservanza dell’obbligo di integrazione dell’energia rinnovabile negli edifici comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
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Il Decreto Legislativo n. 5/2026 entra in vigore il 4 febbraio 2026; alcune disposizioni sono operative immediatamente, mentre altre prevedono la successiva adozione di Decreti attuativi e fasi transitorie per consentire l’adeguamento degli operatori e delle amministrazioni.
Attraverso il recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva RED III vengono introdotte molteplici novità che incidono sulla diffusione delle energie rinnovabili nel settore pubblico ed in quello privato, in un’ottica di sempre maggiore attenzione alla qualità della filiera (attraverso, ad esempio, l’introduzione di specifiche tecniche che i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l’accesso ai regimi di sostegno e per l’ammissibilità nell’ambito degli appalti pubblici[11] ed al sistema delle garanzie di origine per la tracciabilità energetica[12]). In questa chiave, attraverso le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 199/2021, vengono così implementati gli strumenti normativi e amministrativi in grado di agevolare la diffusione delle energie rinnovabili ed il passaggio ad una configurazione più distribuita del modello energetico nella gestione dell’energia.
[1] Il pacchetto “Pronti per il 55%” è un insieme di atti legislativi il cui obiettivo è ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 ed avviare il conseguimento della neutralità climatica nell’UE entro il 2050.
[2] Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
[3] Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
[4] Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
[5] Attuazione delle Direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
[6] Attuazione della Direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
[7] Nel considerando n. 75 della Direttiva RED III si afferma che “I combustibili rinnovabili di origine non biologica, compreso l’idrogeno rinnovabile, possono essere utilizzati come materia prima o fonte di energia nei processi industriali e chimici e nel trasporto marittimo e nell’aviazione, per decarbonizzare settori in cui l’elettrificazione diretta non è tecnologicamente possibile o competitiva. Tali carburanti possono inoltre essere utilizzati per lo stoccaggio di energia per bilanciare il sistema energetico, ove necessario, svolgendo così un ruolo significativo nell’integrazione del sistema energetico”.
[8] A. Grignani, I Power Purchase Agreements: un utile strumento per la transizione energetica, 22.09.2025, Fasc. 3/2025 in CERIDAP – https://ceridap.eu/i-power-purchase-agreement-un-utile-strumento-per-la-transizione-energetica/
[9] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16492-Electricity-markets-removing-barriers-to-power-purchase-agreements_en
[10] https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fit-for-55/
[11] Art. 6 del D.Lgs. n. 5/2026.
[12] Artt. 24 e ss. del D.Lgs. n. 5/2026.