Facendo seguito all’articolo pubblicato la settimana scorsa (I Parte) in questa seconda parte continua l’analisi delle principali novità introdotte con il Decreto Correttivo al Testo Unico FER.
Il Decreto Correttivo al T.U. FER: le novità.
Il 26 novembre scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto c.d. Correttivo al Testo Unico FER, sul quale il Consiglio di Stato si è espresso, per certi versi in modo molto critico, con proprio Parere n. 1165 del 04.11.2025.
In particolare, la riforma si inserisce nell’ambito degli interventi diretti al recepimento della Direttiva Ue 2023/2413 (c.d. Direttiva RED III), che mira ad accelerare la transizione energetica con obiettivi decisamente ambiziosi (42,5% di fonti rinnovabili entro il 2030).
Le novità sono molteplici, alcune di coordinamento con quelle introdotte dal D.L. Energia, altre innovative e specifiche per i regimi ordinari.
Ad esempio, l’art. 3, comma 3, viene coordinato con la nuova disciplina delle aree idonee, che le individua direttamente senza rimandare, se non in misura residuale, ad altri Enti. In particolare, con una tecnica redazionale discutibile, il legislatore stabilisce: al comma 1 che, in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e “salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto delle aree idonee”, l’installazione di impianti FER è considerata di interesse pubblico prevalente; al comma 2, si rinvia ad appositi DPCM per l’individuazione di casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, la prevalenza dell’interesse pubblico non si applica, definendo quindi una deroga alla regola principale; infine, al comma 3 si prescrive una deroga alla deroga, poiché anche in relazione alle aree individuate con DPCM gli interventi in esame sono considerati di interesse pubblico prevalente se dette aree coincidono con quelle qualificate come idonee ovvero, in base al Correttivo, se ricadano in “zone di accelerazione di cui all’art. 12 del T.U. FER”.
Il Decreto Correttivo è entrato in vigore in data 11.12.2025.
1. Ambito di applicazione oggettiva e rinvii esterni.
L’art. 1 del Correttivo estende l’applicazione dei regimi amministrativi ivi disciplinati anche agli impianti di accumulo ed agli elettrolizzatori, escludendo l’applicazione della disciplina edilizia. Viene solo precisato, quindi, l’assoggettamento a questo regime autorizzatorio, considerato che già nella previgente versione gli impianti di accumulo elettrochimico erano menzionati nei singoli allegati. Inoltre, l’espressa menzione attribuisce anche a questi impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, in virtù del rinvio operato dall’art. 2, comma 2, del Testo Unico.
Inoltre, vengono eliminati il secondo e il terzo periodo secondo i quali “Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”.
Infine, nell’intento di differenziare i due regimi autorizzatori, l’art. 15 del Correttivo modifica il comma 10 dell’art. 14 del T.U. FER, che, quindi, introduce all’art. 1 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) il comma 3-bis, ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l’esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico”.
2. Definizioni.
Sotto il profilo delle definizioni, è stata eliminata quella di “realizzazione degli interventi”, mentre viene sostituita la nozione di impianto ibrido, precedentemente definito, semplicisticamente, come l’impianto che “combina diverse fonti di energia”, con quella più elaborata di “impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore”.
Inoltre, vengono introdotte:
- la lett. f-ter) concernente gli interventi edilizi, definiti come “gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, segnando così una rottura definitiva tra i due regimi autorizzatori;
- la lett. f-quater), afferente alle opere connesse, descritte come “le opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione nelle predette reti dell’energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi”;
- la lett. f-quinquies), riguardante le infrastrutture indispensabili, intese come “le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi”;
- la lett. f-sexies) relativa alla revisione di potenza, definita come “le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi”.
3. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici.
Uno dei pilastri del Correttivo è la digitalizzazione delle procedure, che viene perseguita mediante l’integrale sostituzione dell’art. 5. In particolare, la piattaforma unica digitale (SUER) diventa il canale esclusivo per la presentazione dei progetti e delle istanze autorizzative, i quali devono essere conformi ai modelli unici semplificati (edilizia libera) e ai modelli unici PAS e AU, questi ultimi recentemente adottati con il Decreto MASE n. 414 del 11.12.2025. I modelli unici semplificati sono presentati dal proponente entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, mentre i modelli ordinari devono anticipare l’attività realizzativa. Inoltre, è prevista una fase transitoria, nelle more della piena operatività del portale, durante la quale, ai fini della presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, resta ferma la trasmissione in modalità digitale, mediante le forme utilizzate dall’amministrazione competente.
4. Definizione di progetto unico.
Tra le modifiche più criticate vi è la nuova definizione delle modalità per determinare l’unicità dell’intervento, dalla quale dipende il regime autorizzatorio applicabile. Infatti, rispetto alla formulazione precedente, che evidenziava “l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi”, in base alla nuova formulazione assume rilevanza la presenza di “più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi”.
In particolare, la sostituzione di medesima area con aree vicine giustifica le preoccupazioni circa la l’attitudine degli Enti di intendere in modo estensivo la nozione di “stesso centro di interessi”, il che può portare a procedure autorizzative più complesse (come la PAS o l’Autorizzazione Unica) anche per piccoli impianti accorpati, vanificando gli sforzi di semplificazione.
Infine, in modo del tutto distonico, viene introdotto il comma 3-bis che stabilisce l’onere per il soggetto proponente di predisporre appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, tenendo conto in fase di progettazione delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.
5. Attività libera.
All’art. 7 del T.U. FER, recante la disciplina dell’attività libera, vengono introdotte le seguenti novità:
- la realizzazione di questi interventi deve avvenire anche in conformità con le prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- viene stabilita al comma 1 una particolare forma di presunzione di conformità urbanistica per gli “Gli interventi di cui all’allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12”;
- oltre all’acquisto, a qualunque titolo, della disponibilità della superficie interessata dagli interventi in attività libera, la realizzazione dell’impianto è subordinata, ove necessario, all’avvenuta comunicazione o all’acquisizione del titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi;
- il regime di attività libera non si applica, oltre agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in aree naturali protette, come definite dalla L. n. 394/1991 o dalle Leggi Regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, anche agli interventi “che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”, riguardante la Valutazione di Incidenza (VIncA);
- al comma 2 viene estesa l’esclusione dal regime dell’attività libera, in precedenza prevista solo per le aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all’art. 20 della L. n. 241/1990, a tutte le “aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi”, prescrivendo per tali siti l’applicazione della PAS, fatto salvo quanto prescritto dai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 7 del T.U. FER, riguardante le disposizioni specifiche per la realizzazione di interventi “su aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo”. Questa modifica, invero, è di difficile comprensione, soprattutto in considerazione della finalità semplificatoria che avrebbe dovuto connotare la riforma, in quanto, da una parte, impone la PAS agli interventi ricadenti sulle aree ivi indicate, e dall’altra, se l’area è soggetta a tutela paesaggistica, stabilisce l’applicazione del regime dell’attività libera limitatamente alla necessaria preventiva acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, senza che il soggetto proponente possa usufruire del regime di concentrazione dei procedimenti proprio della PAS, tra i quali rientra anche la conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti di assenso che non sono di competenza comunale; anche in questo caso, quindi, viene introdotta una discutibile deroga parziale alla deroga generale, idonea a creare incertezze procedimentali;
- al comma 5 è prevista la facoltà per l’autorità preposta alla tutela del vincolo “in ragione dell’entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie”, di prorogare, “per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo”.
In merito ai singoli interventi soggetti all’applicazione del regime di attività libera di cui all’Allegato A al Testo Unico FER:
- alla Sezione I, punto 1, vengono introdotti gli interventi di cui alla lett. c-bis), concernente “impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento”;
- alla Sezione II, punto 1, vengono introdotti gli interventi di cui alla lett. a-bis), riguardante il “ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante”;
- alla Sezione II, punto 1, viene sostituito l’intervento di cui al n. 3 della lett. d), riguardante le modifiche, “ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento”, su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero di aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, con “i nuovi aerogeneratori presentano un’altezza massima (h2) raggiungibile dall’estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l’altezza massima dell’aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1)”;
- alla Sezione I, punto 1, viene sostituito l’intervento di cui al n. 3 della lett. e) con quello riguardante le “modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell’area occupata dall’impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento”;
- alla Sezione II, punto 1, vengono introdotti gli interventi di cui alla lett. f-bis), concernente la “sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima”.
6. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
All’art. 8 del T.U. FER, recante la disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata, vengono introdotte le seguenti novità:
- viene stabilita al comma 2 una particolare forma di presunzione di conformità urbanistica per gli “Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12”; tuttavia, “Resta ferma l’osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8”;
- viene integrato il comma 3-bis, che individua il Comune competente a valutare il progetto in “quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”, precisando che “Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare”, tenendo conto della percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo;
- è espressamente riconosciuto, quale titolo di disponibilità dell’area, anche il contratto preliminare, in conformità con la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni (ex multis, TAR Sicilia – Palermo, Sez. V, Ord. n. 1006 del 08.05.2025);
- al comma 4, che individua gli atti da allegare al progetto di PAS, viene introdotta la lett b-bis), riguardante la CILA e la SCIA per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;
- le asseverazioni dei tecnici abilitati devono attestare, oltre la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati ed i regolamenti edilizi vigenti, anche “il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni”;
- al comma 4, lett. e), è sostituito il riferimento ai vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della L. n. 241/1990 con quello riguardante tutti i vincoli “afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi” e viene richiesta la produzione degli elaborati tecnici necessari alla “acquisizione del titolo edilizio per l’eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all’esercizio dell’impianto”;
- al comma 6 è ammessa la facoltà per il Comune, “in ragione dell’entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie”, di prorogare per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al proponente per la produzione di integrazioni documentali o per l’espletamento degli approfondimenti istruttori;
- al comma 8, riguardante le ipotesi in cui sia necessaria l’acquisizione di atti di assenso di cui al comma 4, lett. e), è ammessa la facoltà per il Comune e, per il suo tramite, per ogni altra amministrazione interessata di richiedere ulteriori approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a “trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell’entità delle richieste” (in precedenza erano 15 giorni);
- viene introdotto il comma 12-bis in base al quale, qualora i progetti necessitino di interventi edilizi da realizzare con Permesso di Costruire, tale titolo edilizio deve essere acquisito prima della presentazione del progetto oggetto di PAS; analogamente, qualora sia prescritta la VIncA, la Valutazione deve essere preventiva all’acquisizione del titolo edilizio.
In merito ai singoli interventi soggetti all’applicazione del regime di PAS di cui all’Allegato B al Testo Unico FER:
- alla Sezione I, punto 1, lett. b) viene introdotto il riferimento, oltre alle aree idonee, già presente, anche alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell’art. 12;
- alla Sezione I, punto 1, vengono introdotti gli interventi di cui alla lett. i-bis), i-ter) e i-quater), riguardanti, rispettivamente, gli “impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, né comportino aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici”, gli “impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata” e gli “impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
7. Autorizzazione Unica (AU).
All’art. 9 del T.U. FER vengono introdotte le seguenti novità:
- al comma 1, ove è prescritta l’acquisizione nel medesimo procedimento unico della Valutazioni di Impatto Ambientale, viene integrato anche il riferimento alla VIncA;
- la verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l’avvio del procedimento autorizzatorio unico e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006; inoltre, nel caso di interventi che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo è acquisito nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica;
- per l’individuazione dell’amministrazione competente, viene integrato il comma 2-bis, ai sensi del quale “il punto di contatto di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, è individuato nella regione territorialmente competente, o nell’ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2”;
- anche per l’Autorizzazione Unica è espressamente riconosciuto, quale titolo di disponibilità dell’area, il contratto preliminare, in conformità con la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni;
- il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA “o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale”; inoltre, nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a VIncA, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni;
- al comma 10 vengono introdotte, tra i contenuti previsti dalla Determinazione favorevole di conclusione della Conferenza di Servizi, le lett. a-bis) e c-bis), riguardanti la VIncA e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità: con riguardo a queste ultime l’esecuzione del Decreto di esproprio deve avvenire nel termine perentorio di un anno dalla relativa adozione;
- il comma 11 introduce, tra le cause di decadenza dell’Autorizzazione Unica, la mancata presentazione delle garanzie finanziarie relative al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo.
Inoltre, al Testo Unico FER è stato introdotto l’arrt. 9-bis, recante “Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l’installazione di pompe di calore”, ai sensi del quale “Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z[1]), o sezione II, lettera v)[2], che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:
- a) i termini di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della metà;
- b) il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 9, comma 9, è ridotto a quaranta giorni”.
Le medesime riduzioni dei termini si applicano nel caso degli interventi di cui all’Allegato C, sezione I, lettera e)[3], di potenza inferiore a 50 MW.
Infine, qualora tali interventi siano sottoposti a valutazioni ambientali di cui agli Allegati alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, le valutazioni medesime sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
8. Risoluzione alternativa delle controversie.
Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione al Testo Unico FER dell’art. 12-ter), concernente una peculiare procedura di Alternative Dispute Resolution (ADR) di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), alla quale è delegato il compito, con uno o più provvedimenti, di definire meccanismi alternativi, gestiti dall’Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. In particolare, l’accesso al meccanismo di risoluzione in esame è ammesso solo per le controversie riguardanti:
- la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi disciplinati dal Testo Unico FER;
- l’accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall’art. 7 del T.U. FER, concernente il regime di attività libera;
- la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell’istanza di Autorizzazione Unica;
- l’applicazione della disciplina semplificata per gli interventi che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;
- l’individuazione del regime amministrativo applicabile agli interventi disciplinati dal Testo Unico FER.
La decisione può essere impugnata con i rimedi giurisdizionali amministrativi e, quindi, attraverso il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ad ARERA è demandata, altresì, la definizione dei requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzietà ed esperienza nell’ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e di infrastrutture energetiche nonché adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie soggette alla procedura di ADR.
[1] Allegato C, Sez. I, lett. z): “modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;
[2] Allegato C, Sez. II, lett. v): “modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;
[3] Allegato C, Sez. I, lett. e): “impianti geotermici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22”.