Aprile 21, 2026

La circolazione delle opere d’arte: bilanciamento tra la libertà di impresa, la semplificazione del procedimento amministrativo e la tutela del patrimonio culturale. La pronuncia della Corte costituzionale n. 51 del 14.04.2026.

by sasti in News

Con una recente Sentenza del 14.04.2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità delle seguenti norme:

  • art. 65, comma 3, D.lgs., lett. a-bis) n. 42/2004 che prevede “Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
    a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500
  • art. 68, commi 1 e 3, D.lgs. n. 42/2004, secondo il quale “Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.” “L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.”
  • art. 70, comma 1, D.lgs. n. 42/2004: “Entro il termine indicato all’articolo 68, comma 3, l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta giorni”
  • art. 73, comma 1, D.lgs. n. 42/2004: “La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione”.

Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 65, comma 3, lett. a-bis), 68, commi 1 e 3, 70, comma 1 e 73 comma 1, D.lgs. n. 42/2004:

– l’attestato per la libera circolazione dei beni è rilasciato dall’Ufficio competente solo quando il bene – non dichiarato di interesse culturale ex art. 10 D.lgs. n. 42/2004 – sia di autore non più vivente, la sua esecuzione risalga da oltre settanta anni ed il cui valore sia superiore ad euro 13.500;

– l’ufficio di esportazione può proporre al Ministero l’acquisito coattivo delle sole opere per le quali può essere richiesto l’attestato di libera circolazione.

Fatto

Il T.A.R. Lazio è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da una società irlandese – proprietaria di un dipinto del XVIII secolo – avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di acquisto coattivo dell’opera emesso dal Ministero della Cultura. 

Il quadro era stato acquistato ad un’asta in Germania e successivamente trasferito senza formalità in Italia – in quanto di valore inferiore ad euro 13.500 – per il solo tempo necessario a sottoporlo ad esami tecnici e propedeutici ad un eventuale restauro. 

In seguito, in esito alla loro esecuzione, per far uscire nuovamente il bene dal territorio nazionale l’impresa incaricata del trasporto aveva presentato, all’Ufficio di esportazione competente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio – in quanto non era dovuta la richiesta di certificato di libera circolazione – prevista per gli oggetti d’arte di valore inferiore a euro 13.500 e, in tale contesto procedimentale, il Ministero della cultura ne aveva disposto l’acquisto coattivo. 

In particolare, la Società ha lamentato l’illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti; invero: l’art. 70 del D.lgs. n. 42/2004, in combinato disposto con gli artt. 65, comma 3, e 68, attribuisce all’Amministrazione il potere di acquisto esclusivamente per le cose sottoposte al regime di esportazione su previa autorizzazione e, dunque, per i c.d. oggetti di arte antica di valore superiore ad euro 13.500. 

In particolare, la società aveva lamentato che per il dipinto non era stato possibile richiedere la certificazione di importazione al momento dell’ingresso in Italia perché non prevista per le cose di valore inferiore ad euro 13.500. 

Di conseguenza, l’opera non aveva potuto beneficiare della esenzione dal regime di tutela del patrimonio culturale garantita ai soli beni in transito oggetto di certificazione (ex art. 72 D.lgs. n. 42/2004).

Il T.A.R. assume che il motivo sarebbe fondato, perché l’atto di acquisto coattivo era stato adottato con riguardo ad un’opera “sotto-soglia”, ma dubita d’ufficio della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 65, comma 3, lettera a-bis), e 68 del D.lgs. n. 42/2004 che delimita l’ambito di applicazione del potere acquisitivo alle sole opere sotto-soglia.

Pertanto, con Ordinanza del 28 agosto 2025 il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a-bis), commi 4 e 4 bis del D.lgs. n. 42/2004, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e 2, e 97, comma 2, della Costituzione, nonché del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a-bis), commi 4 e 4 bis del D.lgs. n. 42/2004, in riferimento agli artt. 2, 3, comma 1, 41, 42 e 97, comma 2, Cost..

Diritto

Con il primo gruppo di questioni è denunciata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 in relazione alla delimitazione dell’ambito oggettivo del potere acquisitivo ricavabile dal suo combinarsi con gli artt. 68 e 65, comma 3, lettera a) dello stesso D.Lgs. n. 42/2004”.

In particolare, il T.A.R. Lazio muove dalla premessa secondo cui l’art. 70, comma 1, fa chiaro ed esclusivo riferimento alle “cose per le quali è richiesto l’attestato di libera circolazione“; pertanto, sarebbero escluse dall’acquisto coattivo le opere di valore inferiore alla soglia economica di euro 13.500 con violazione degli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e 2, 97, comma 2, Cost.

In primo luogo, la limitazione de qua darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra situazioni analoghe atteso che per le altre tipologie di beni, che parimenti soggiacciono alla esportazione su attestato di libera circolazione, ai sensi dell’art. 65, comma 3, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, non è prevista alcuna esenzione per soglia di valore. 

In altri termini, l’esclusione dell’intervento acquisitivo per le opere di ridotto valore economico arrecherebbe un affievolimento della promozione e tutela del patrimonio culturale nazionale.

In terzo luogo, è leso il principio del buon andamento poiché è irragionevole inibire il potere discrezionale dell’Amministrazione di individuare elementi che giustifichino la tutela di acquisizione coattiva con riguardo a beni di valore relativamente o presuntivamente modesto.

L’Ordinanza rimarca in proposito che sarebbe irrazionale condizionare il potere acquisitivo della Pubblica Amministrazione al pregio economico di un bene e, dunque, ad un elemento mutevole, legato alle condizioni di mercato, che può non rifletterne la valenza culturale.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale sostiene che l’individuazione delle suddette soglie economiche costituisce una scelta discrezionale e ragionevole del legislatore adottata per calibrare il controllo pubblico sui beni culturali mobili e favorire la circolazione lecita delle opere d’arte, nel rispetto dei principi di buon andamento e proporzionalità. In altri termini, lo “spartiacque pecuniario” costituirebbe un criterio tecnico-economico necessario ai fini del corretto bilanciamento tra libertà di impresa, semplificazione del procedimento amministrativo e tutela del patrimonio culturale. 

1. La Sentenza n. 51/2026: sulla legittimità dell’acquisito coattivo in relazione al valore venale del bene

La Corte Costituzionale affronta la questione inquadrando le norme in questione ed evidenziandone la ratio. 

Come già affermato, il discrimine per valore, superiore o inferiore a euro 13.500, si rinviene nell’ambito della disciplina dell’uscita dal territorio nazionale delle cose mobili di interesse storico-artistico, stabilmente presenti in Italia, che non siano già qualificate o dichiarate beni culturali (ex art. 65 del D.Lgs. n. 42 del 2004).

In particolare, a mente dell’art. 65, comma 3, lett. a-bis), la stima superiore a tale importo è la condizione affinché le cose “a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni” − diverse dai reperti archeologici, dai pezzi ricavati dallo smembramento di monumenti, dagli archivi e dagli incunaboli − siano soggette al procedimento di esportazione su autorizzazione preventiva dell’Amministrazione.

Di converso, a mente dell’art. 65, comma 4, lett. b), il valore inferiore a euro 13.500 delle cose della stessa tipologia comporta la loro sottoposizione al procedimento semplificato di esportazione, che richiede la sola presentazione da parte dell’interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 65, comma 4-bis), oggetto di un controllo ordinariamente cartolare della Pubblica Amministrazione, disciplinato da un apposito Decreto Ministeriale.

La delineata distinzione del regime di trasferimento all’estero applicabile alle cosiddette cose d’arte antica a seconda del loro valore economico si deve all’art. 1, comma 175, lettera g), numeri 2) e 3), della L. n. 124 del 2017, adottato al dichiarato fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato.

Tale distinto regime di esportazione (ordinario o semplificato), cui le cose d’arte antica sono assoggettate a seconda se sopra o sotto-soglia, non influisce, invece, sul potere di dichiararle di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 42 del 2004. 

Premesso ciò, secondo la Corte le censure concernenti la violazione degli artt. 9, comma 2, e 97, comma 2, Cost. con riguardo alla norma che perimetra l’ambito applicativo dell’acquisto coattivo per valore non sono fondate.

La scelta legislativa di limitare il potere di acquisto coattivo ai soli oggetti d’arte antica di importo superiore a euro 13.500 opera un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà, non pregiudicando al contempo il buon andamento dell’Amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.

In tal senso depongono le caratteristiche della speciale potestà dell’acquisto coattivo e la constatazione dei poteri che, in via generale, sono attribuiti all’Amministrazione per la tutela e la valorizzazione delle componenti del patrimonio culturale pur se “di valore esiguo”.

Inoltre, la Corte rammenta che il provvedimento acquisitivo di cui all’art. 70, D.Lgs. n. 42/ 2004 è considerato in giurisprudenza, in dottrina e nella prassi amministrativa come un peculiare atto espropriativo adottabile nel solo contesto dell’esportazione delle cose stabilmente presenti in Italia, che il proprietario può paralizzare rinunciando al trasferimento all’estero dell’oggetto (si vedano Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 settembre 1991 n. 7; Corte di Cassazione, I Sezione civile, 6 luglio 2007 n. 15298 e 30 luglio 1982 n. 4363).

L’apprensione alla titolarità pubblica si ritiene preordinata a valorizzare l’oggetto d’arte e a garantirne la fruizione collettiva, anzitutto tramite l’annessione alle raccolte museali.

Tuttavia, tale forma di salvaguardia del patrimonio storico-artistico incide sul diritto di proprietà in termini più radicali rispetto al provvedimento di dichiarazione di interesse culturale che, annettendo la cosa al novero dei beni culturali, ne garantisce protezione e conservazione, limitandosi a conformare il diritto del proprietario.

Seppur è vero che l’art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004 consente all’ interessato di preservare la proprietà – attraverso la rinuncia all’esportazione – la modalità impeditiva che il legislatore ha prescelto non è senza effetto per il diritto dominicale: il proprietario deve, infatti, rinunciare all’uscita dell’oggetto dai confini nazionali per un tempo che la prassi in passato riteneva illimitato e che attualmente è individuato in cinque anni.

Ancora, va rammentato che sulla cosa destinata all’espatrio – anche in seguito alla rinuncia da parte del proprietario a trasferirlo all’estero – è apponibile, anzitutto, il vincolo culturale nel caso in cui ricorrano i caratteri sostanziali previsti dall’ art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004, senza che abbia rilievo di sorta il suo valore economico.

Infatti, esclusivamente l’accertamento della sussistenza dell’interesse culturale che le cose possono presentare costituisce la condizione di sicura appartenenza al patrimonio culturale.

Inoltre, senza distinzione di valore, all’Amministrazione è riconosciuto il potere di espropriazione quando per l’oggetto, già dichiarato bene culturale, la titolarità pubblica risponde ad un importante interesse a migliorarne le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica (art. 95, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004). Dunque, “il generale strumento espropriativo assolve alle precipue esigenze di valorizzazione cui anche l’acquisto coattivo è preordinato”.

Pertanto, non è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, la fissazione di una soglia di valore al di sotto della quale è impedito all’Amministrazione di disporre la peculiare fattispecie acquisitiva disciplinata dall’art. 70 D.lgs. n. 42/2004.

L’esigua stima economica a delimitazione del potere acquisitivo costituisce, semmai, espressione di un bilanciamento non manifestamente irragionevole dei principi della tutela del patrimonio culturale e del buon andamento dell’Amministrazione che vi è preposta, da un lato, con il diritto di proprietà e con la libertà di iniziativa economica privata nel settore dall’altro.

2. La Sentenza n. 51/2026: sulla illegittimità della certificazione di libera circolazione per i soli bene di valore “sopra-soglia”

Con riferimento al secondo gruppo di questioni, le censure concernenti la violazione degli artt. 3, comma 1, 41 e 42 Cost. con riguardo alla norma che preclude i certificati di ingresso delle cose temporaneamente importate di valore inferiore a euro 13.500 sono, invece, fondate.

A tanto conduce la funzione della certificazione della regolare provenienza dall’estero della cosa in transito.

In particolare, il certificato di ingresso serve a consentire il ritrasferimento all’estero dell’opera che ne è oggetto, in via agevolata, tramite una autorizzazione a scarico, rilasciata in esito al solo riscontro della identità dell’opera certificata in entrata e di quella in uscita e, dunque, con un provvedimento vincolato che prescinde dalla valutazione discrezionale sull’ interesse culturale che la cosa può presentare. 

Ciò contraddistingue nettamente la procedura agevolata della cosa in transito dalle procedure previste per la cosa stabilmente presente in Italia: per quest’ultima, infatti, la valutazione dell’interesse culturale di particolare o eccezionale importanza (ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004) costituisce la causa del diniego della fuoriuscita dal territorio nazionale (artt. 68, commi 3, 4 e 6, e 65, comma 4-bis, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 2, e 7, comma 3, del D.M. n. 246 del 2018), nella “finalità di preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti” (art. 64-bis, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004).

Dall’altro lato, il sistema della certificazione è istituito per distinguere l’oggetto di rilievo culturale rispetto a quello stabilmente presente in Italia e così, secondo l’univoca giurisprudenza e la conforme prassi amministrativa, a sottrarlo, durante il periodo di permanenza sul territorio italiano, all’applicazione della disciplina nazionale di tutela dei beni culturali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2026 n. 93, n. 94 e n. 95).

Entrambi i descritti effetti di favore riconosciuti all’opera certificata sono ritenuti espressione di una deroga al generale principio di territorialità della legge di tutela dei beni culturali in favore delle leggi del paese di provenienza.

Pertanto, così delineata la ratio dell’istituto, è palese l’irragionevole disparità di trattamento determinata dalla norma censurata tra le cose di arte antica sotto-soglia, per le quali non è garantita l’applicazione del regime di favore illustrato.

Invero, le opere di valore economico più esiguo, che, secondo l’ id quod plerumque accidit, sono quelle che vengono trasferite tra i diversi Stati con più frequenza e facilità (tanto per esigenze personali del proprietario o dell’autore, quanto perché oggetto di compravendite o altri negozi), dovrebbero avere la garanzia di uno spedito procedimento di ri-esportazione. 

Le stesse considerazioni portano alla fondatezza delle doglianze di sproporzionata e irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà. 

Il conseguente rischio di apprensione della cosa d’arte, già soggetta alla legge estera, al patrimonio culturale italiano paralizza le menzionate esigenze circolatorie tra Paesi diversi proprie del mercato dell’arte, caratterizzato dalla naturale dimensione ultranazionale, comprimendo al contempo le facoltà dominicali di godere e di disporre dell’oggetto di rilievo culturale tra nazioni diverse. 

La soluzione della Corte

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Ai sensi dell’art. 27 della L. 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, ad un’altra norma identica a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, relativa ad altra categoria di cose di rilievo culturale. Infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 72, comma 1, e 65, comma 3, l’esclusione della certificazione di ingresso vige anche per l’ulteriore tipologia di oggetti per i quali (al pari delle opere d’arte antica sotto-soglia) non è prevista l’esportazione su autorizzazione, ma che è sottoposta al regime di esportazione semplificato: vale a dire “le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni” (combinato disposto degli artt. 65, comma 4, lett. a), e 11, comma 1, lett. d).

Per tali cose d’arte “recenti” va ancor di più preservato il libero esercizio del mercato dell’arte e delle facoltà del proprietario. Si tratta, infatti, di opere che a mente dell’art. 10, comma 5, sono tendenzialmente escluse dal patrimonio culturale, fatte salve le eccezioni del riscontro dell’interesse culturale estrinseco.

Pertanto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lett. a): “le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni”.

Conclusioni

Con la pronuncia in commento la Corte riporta maggiore equilibrio e ragionevolezza nel sistema della circolazione delle opere d’arte. 

Il bilanciamento così effettuato tra libertà di circolazione, libertà economica, semplificazione del procedimento amministrativo e tutela del patrimonio culturale, conduce a ritenere legittima la previsione di acquisto coattivo per le sole opere considerate “sopra soglia” ed a considerare, invece, non ragionevole un sistema di circolazione favorevole per le sole opere c.d. “sopra soglia”. 

In altri termini la Corte – senza alterare drasticamente il quadro normativo vigente in materia di tutela dei beni culturali – armonizza tale disciplina non solo con il diritto domestico ma anche con la disciplina europea ed internazionale, imprescindibile in tale materia.

Si tratta di un intervento che potrebbe sembrare di modesta entità ma che, in realtà, è destinato a produrre importanti effetti nella pratica applicativa del mercato dell’arte.