L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dei regimi autorizzatori, generali e speciali, prescritti per l’installazione di impianti di Fonti di Energie Rinnovabili (c.d. “FER”) è stata oggetto di precedente analisi[1].
Inoltre, in queste NEWS sono state già analizzate le più rilevanti pronunce riguardanti il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile[2] e le Sentenze del 13.05.2025 nn. 9155 e 9156 del TAR per il Lazio – Roma; infine, sono stati esaminati i regimi autorizzatori “ordinari” introdotti con il Testo Unico FER e le conseguenze della disciplina sopravvenuta rispetto all’efficacia del D.M. 10.09.2010 e delle relative norme attuative regionali[3].
Tuttavia, nel corso del mese di novembre importanti novità hanno interessato il settore delle energie rinnovabili italiano: il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni, ha comunicato la rimodulazione della dotazione finanziaria per le CER, passata da 2,2 miliardi di euro a 795,5 milioni, dovuta al raggiungimento anticipato della milestone PNRR; è stata adottata la misura “Transizione 5.0”; sono state approvate le graduatorie delle PMI ammesse all’agevolazione di cui al D.M. del MIMIT del 13.11.2024, nonché quelle dei bandi indetti nell’ambito del D.M. MASE n. 457 del 30.12.2024 (FER X Transitorio).
Tra le novità, però, assumono prioritaria rilevanza le modifiche normative introdotte al D.Lgs. 190/2024, entrato in vigore meno di un anno fa, dal D.L. n. 175/2025 (D.L. Energia) e dal D.Lgs. n. 178/2025 (Correttivo al Testo Unico FER).
In questa prima parte, saranno esaminate le principali novità, i dubbi e le criticità del D.L. Energia.
Il D.L. Energia ed il nuovo regime delle aree idonee.
L’art. 2 del D.L. Energia stravolge il consolidato sistema delle c.d. aree idonee previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, il quale viene abrogato unitamente agli artt. 18, 21, 22 e 23 dello stesso D.Lgs. n. 199/2021.
In particolare, viene esclusa la delega previgente a Decreti Ministeriali per la definizione di “principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili”. Infatti, le aree idonee sono ora individuate ex lege e viene concesso alle Regioni di individuare con proprie Leggi nuove e ulteriori aree idonee all’installazione di impianti FER.
Invece, viene confermata la disciplina prevista ai commi 8-bis e 8-ter del previgente art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 in merito all’affidamento della concessione delle aree idonee su siti e impianti nella disponibilità di concessionari autostradali.
Vengono, altresì, confermati gli obblighi di decarbonizzazione delle Regioni conformemente a quanto stabilito già con il DM 21.06.2024, del quale viene mutuata nel nuovo allegato Allegato C-bis del T.U. FER la tabella concernente le ripartizioni regionali della potenza minima annua da installare, per un totale di 80 GW, cumulati tra il 2021 e il 2030. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, è stata introdotta la possibilità per le Regioni di stipulare accordi con altre Regioni, il cui schema tipo è rimesso al Decreto del Direttore Generale del MASE, per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili.
Tuttavia, non mancano le criticità. Una delle più rilevanti, aggravata dall’introduzione di un regime che, nella sostanza, si presenta maggiormente restrittivo del precedente per gli impianti fotovoltaici (FV), riguarda la totale assenza di una disciplina transitoria dedicata ai procedimenti autorizzatori già avviati sulla base delle norme previgenti: circostanza che ha suscitato forti dubbi e perplessità, soprattutto per i privati, i quali potrebbero veder pregiudicati gli investimenti già effettuati a causa di una disciplina sopravvenuta, peraltro approvata a ridosso del termine finale per la presentazione delle domande per il contributo in conto capitale CER e con lo strumento del Decreto Legge, che per sua natura è connotato da caratteri di precarietà. È auspicio di tutti, operatori e professionisti, che tale lacuna venga colmata in sede di conversione del Decreto, onde evitare un rinnovato cumulo di ricorsi giurisdizionali.
Inoltre, viene introdotto l’art. 11-quinquies al T.U. FER, il quale prevede un divieto generalizzato di installazione di impianti FER nelle zone di protezione dei siti UNESCO, ammettendo esclusivamente gli interventi indicati all’Allegato A del Testo Unico, concernenti le fattispecie di edilizia libera.
Nonostante le evidenti criticità, però, il D.L. Energia ha il pregio di ricondurre in un unico corpus l’intera disciplina autorizzatoria, anche in relazione all’individuazione delle aree idonee.
Di seguito le principali novità.
1. Le “nuove” aree idonee.
Il D.L. Energia introduce gli artt. 11-bis (aree idonee su terraferma) e 11-ter (aree idonee a mare) del D.Lgs. n. 190/2025.
1.1. Aree idonee su terraferma.
L’art. 11-bis conferma solo in parte le fattispecie già previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e ne introduce di nuove. In particolare, vengono confermati:
- le aree ove sono già installati gli impianti della stessa fonte, purché gli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione non comportino una variazione di area occupata superiore a 20%, fatti salvi gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e fermo restando il divieto per gli impianti fotovoltaici a terra installati su aree agricole;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14.02.2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
- i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa di cui all’articolo 20 del D.L. n. 17/2022, come riportato al medesimo articolo.
Vengono, invece, introdotte ex novo le seguenti ulteriori aree:
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, le quali, pur essendo previste dal comma 1-bis dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 tra le aree escluse dal divieto di collocazione di impianti FV con moduli a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici, non erano ricomprese nell’elenco delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo articolo;
- i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’Interno, al Ministero della Giustizia ed agli uffici giudiziari di cui all’articolo 10 del D.L. n. 144/2022;
- i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o di dismissione, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell’articolo 16 del D.L. n. 13/2023.
Per gli impianti FV è stata prevista una sensibile riduzione di aree idonee, posto che sono state eliminate le aree classificate agricole “racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”.
In aggiunta alle aree di cui alle lett. da a) a i), poi, sono state modificate (1), confermate (2) e introdotte (3, 4, 5, 6 e 7):
- le aree interne agli stabilimenti ed agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all’articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del D.Lgs. n. 152/2006, sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo Decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.
Infine, per gli Impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lett. da a) a i), vengono confermate le “le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale” e le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri, mentre viene riproposta la modifica prevista per gli impianti FV concernente le aree interne agli stabilimenti ed agli impianti industriali, per le quali è richiesta la previa sottoposizione ad AIA.
1.2. Aree idonee a mare.
L’art. 11-ter individua le aree idonee per gli impianti off-shore “Nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell’attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio”. In particolare, sono idonee le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettera c)[4], e 5, del D.Lgs. n. 201/2016 e del DPCM del 01.12.2017, nonché: “a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019; b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessario, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica”.
2. La Delega a Regioni e Province autonome.
L’art. 11-bis, comma 3, del T.U. FER, recependo gli indirizzi eurounitari e giurisprudenziali, elimina la delega originaria prevista in favore delle Regioni e Province autonome per l’individuazione delle aree idonee, lasciando loro una competenza marginale e residuale per individuare “con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4”. Viene esclusa, dunque, la possibilità di individuare le aree “non idonee”, il che conferma l’inefficacia dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010[5].
In particolare, ai fini dell’individuazione delle ulteriori aree idonee le Regioni e le Province autonome devono attenersi ai seguenti principi e criteri:
- tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
- salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11-quinquies;
- la qualificazione di un’area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
- impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11-bis e dall’art. 11-quinquies;
- qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall’impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l’autoconsumo individuale e collettivo;
- ai fini della qualificazione di un’area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
- al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 % delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 % delle SAU medesime;
- possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l’autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
Quest’ultima fattispecie è senz’altro la più significativa, poiché introduce un’evidente restrizione rispetto al regime previsto dalla lett. c-quater) dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, sotto due differenti profili:
- innanzitutto, non viene replicata la fattispecie residuale previgente, che estendeva l’idoneità a tutte le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ovvero nella fascia di rispetto ivi indicata;
- inoltre, la fascia di rispetto (rispettivamente di 3 km per gli impianti eolici e 500 metri per quelli FV) viene estesa a tutti i beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non solo a quelli di cui alla parte seconda (beni culturali) o all’art. 136 di tale Codice: tale circostanza, considerato il quantitativo dei beni tutelati in Italia, rischia di ridurre sensibilmente la libertà degli Enti (si pensi ai territori costieri, gravati ex lege dal vincolo di tutela per una fascia di profondità di 300 metri dalla battigia).
Inoltre, è prevista la competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio per l’esercizio delle funzioni di impulso, anche ai fini del potere sostitutivo di cui all’art. 41 della L. n. 234/2012, che viene esercitato dallo Stato nel caso di mancata adozione della Legge regionale entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri sopra citati.
Tra gli aspetti positivi, la misura riduce le occasioni di frizione e potenziale conflitto tra Stato e Regioni, circostanza accolta con favore, soprattutto in considerazione delle incertezze maturate a causa del noto caso Sardegna, che ha già presentato una memoria illustrativa ed un pacchetto di emendamenti da esaminare in occasione della conversione in Legge.
Infine, l’abrogazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 elimina l’onere di apportare al D.M. del 21.06.2024 le modifiche di cui alle censure evidenziate nella nota Sentenza del TAR Lazio – Roma n. 9155/2025 e comporta la sopravvenuta carenza di interesse di tutti i giudizi in corso aventi ad oggetto il Decreto medesimo.
3. Le semplificazioni procedurali alla realizzazione di impianti in aree idonee.
Il D.L. Energia introduce l’art. 11-quater al T.U. FER, concernente la “Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee”, il quale esclude in relazione agli interventi di cui agli allegati A e B (interventi in edilizia libera e con PAS) l’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che tuttavia si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8.
È evidente l’inconveniente in cui incorre il legislatore, posto che l’autorità competente in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali (la Regione ovvero un soggetto delegato) non coincide con il soggetto preposto al rilascio del parere (la Soprintendenza).
Tuttavia, è apprezzabile la volontà di incentivare l’installazione degli impianti mediante l’eliminazione del regime autorizzatorio e la conferma del carattere obbligatorio e non vincolante del parere della Soprintendenza.
Invece, nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica relativi agli interventi di cui all’allegato C, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante, fermo restando che l’inutile decorso del termine impone all’autorità procedente di provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione. Inoltre, i termini del procedimento di Autorizzazione Unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
Infine, costituisce un elemento critico, anche in ragione dell’assenza di un regime transitorio, l’introduzione del principio in base al quale il regime semplificatorio trova applicazione solo nel caso in cui l’impianto ricada interamente su area idonea.
4. La definizione di impianto “agrivoltaico”.
L’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. Energia introduce una novità ormai attesa da tempo, ossia la definizione di impianto “agrivoltaico”, quale species di impianto fotovoltaico, recependo le indicazioni della giurisprudenza.
In particolare, in linea con le coordinate di cui al Regolamento (Ue) 2021/241, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) già dedicava un apposito settore di intervento all’agrivoltaico, disponendo che il Governo punta all’implementazione “di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte”.
Inoltre, con D.M. del 27.06.2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato le Linee Guida sull’agrivoltaico, dirette a “chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”, le quali recano le seguenti definizioni:
– “Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione” (art.1.1. lett d);
– “Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:
i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
ii) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici” (art. 1.1 lett. e);
– “Sistema agrivoltaico avanzato: sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area” (art. 1.1 lett f).
In sintesi, l’agrivoltaico è un impianto caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici che non impediscono la produzione agricola classica.
Infatti, mentre nel caso di impianti fotovoltaici classici il suolo, in linea di principio, viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, nell’agrivoltaico l’impianto è posizionato su sostegni elevati e ben distanziati, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per l’effetto, la superficie del terreno resta permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.
Sulla base delle specifiche tecniche descritte, già prima della riforma la giurisprudenza ha sviluppato un orientamento che tendeva a discriminare, quantomeno sotto il profilo della valutazione ambientale e paesaggistica, gli impianti classici da quelli agricoli.
In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato come “logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico, come impropriamente ha fatto la Provincia nel procedimento conclusosi con il provvedimento di PAUR negativo.
In tale direzione è oramai orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr., TAR Bari, sent. n. 568/2022; nonché TAR Lecce, sentenze nn. 1799/2022 e 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22) che ha ripetutamente annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell’agro-voltaico al fotovoltaico.
Nel solco di tali indirizzi intrepretativi della giurisprudenza di primo grado si inscrive anche una recente decisione resa da questa Sezione in sede di appello cautelare (cfr., ord. n. 5480/2022).
Più in generale, il Collegio non condivide l’assunto, contenuto nel parere negativo della Sezione Paesaggio, secondo cui “Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni del proponente al fine di giustificare l’intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale”, trovando esso una netta smentita sulla base di una attenta analisi del diritto positivo nazionale ed euro-unitario” (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 8029 in data 30.08.2023; cfr. anche Sent. n. 8262 in data 11.09.2023).
Più di recente è stato ribadito che “Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico, tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione, nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci di rendere compatibili interessi pubblici comprimari” (TAR Puglia – Lecce, Sez. II, Sent. n. 1083 in data 16.06.2025).
Quindi, l’art. 4, comma 1, lett. f-bis), del T.U. FER, recependo le fonti regolamentari e gli indirizzi giurisprudenziali, definisce “impianto agrivoltaico” quell’ “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.
Rispetto a questa definizione si pone un problema al secondo periodo, ove è previsto che la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali possa (e non debba) ritenersi integrata quando vengano utilizzati sistemi di rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra. In particolare, non è chiaro se tale possibilità riguardi solo il meccanismo di rotazione ovvero se si estenda anche alla posizione elevata dei moduli. La circostanza è oltremodo dirimente, in quanto nel primo caso la sopraelevazione costituisce elemento minimo obbligatorio, il che consente di qualificare l’impianto come “agrivoltaico” solo nelle ipotesi di impianti “avanzati” di cui all’art. 1.1, lett. e), del D.M. in data 27.06.2022, con esclusione di alcuni degli impianti “base” definiti dall’art. 1.1, lett. d), del medesimo Decreto.
Tuttavia, tali problematiche potrebbero rivelarsi infondate nella prassi, posto che, ormai, i progetti agrivoltaici sono sempre più orientati all’utilizzo di tecnologie tali da soddisfare anche i requisiti facoltativi richiesti dalla norma.
5. Il rinnovato divieto di installazione di impianti in area agricola.
L’art. 11-bis del T.U. FER introduce, al comma 2, una disciplina analoga a quella prevista dall’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 199/2021, già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, seppur con rilevanti modifiche derivate dall’introduzione della nozione di impianto agrivoltaico.
In particolare, viene confermato il divieto generalizzato di installazione degli impianti FV con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, ad eccezione delle aree di cui al comma 1, lett. a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, e di cui alle lettere c), d), e), f), l), numeri 1) e 2) del medesimo articolo.
Inoltre, è esclusa l’applicazione del divieto:
- nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021;
- in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento PNRR e del PNC, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
La novità più rilevante riguarda l’esenzione dal divieto per l’installazione di impianti agrivoltaici attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Quindi, viene espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a impianti agrivoltaici “base” di cui all’art. 1.1, lett. e), del D.M. in data 27.06.2022 con moduli non adeguatamente elevati.
Tale esclusione dal divieto è idonea a segnare un sostanziale mutamento rispetto alla disciplina precedente, che precludeva tout court l’installazione di impianti FV con moduli a terra, imponendo una riflessione più ricercata in termini di legittimità costituzionale, in quanto la soluzione adottata costituisce il risultato di un effettivo bilanciamento di interessi tra le esigenze, di derivazione eurounitaria, di produzione di energia da fonti rinnovabili e le esigenze di governo di territorio e di tutela del consumo del suolo agricolo, soprattutto in territori ove viene svolta attività agricola e pastorale di pregio.
Tuttavia, si pone il problema concernente la (eccessiva) discrezionalità concessa agli Enti pubblici preposti al rilascio delle autorizzazioni nella determinazione della misura di elevazione.
Infine, è ancora dubbio se, in assenza di un regime transitorio, la novità normativa possa incidere sulla definizione della questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lazio – Roma nella Sentenza n. 9156/2025 in relazione al divieto di installazione di impianti FV con moduli a terra in area agricola di cui all’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 199/2021, come visto solo parzialmente riproposto. Sul punto, occorrerà attendere la pronuncia della Corte Costituzionale.
6. La piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione.
Viene introdotto l’art. 12-bis del Testo Unico FER, ai sensi del quale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con Decreto del MASE, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di funzionamento delle piattaforma istituita con Decreto del MASE del 17.09.2024, allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma reca un’apposita sezione dedicata alla consultazione pubblica dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale. Inoltre, la piattaforma contiene un contatore delle SAU utilizzate per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni ed i dati forniti dalle Regioni e dalle Province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.
[1] Per un approfondimento: https://studiolegaledalpiaz.it/blog/fonti-di-energie-rinnovabili-evoluzione-normativa-e-giurisprudenziale/;
[2] Per un approfondimento: https://studiolegaledalpiaz.it/blog/la-valutazione-di-impatto-ambientale-via-degli-impianti-di-energia-rinnovabile/;
[3] Per un approfondimento: https://studiolegaledalpiaz.it/blog/impianti-fer-i-regimi-autorizzatori-il-testo-unico-fer-e-le-conseguenze-sullindividuazione-delle-aree-non-idonee-nelle-disposizioni-regionali/;
[4] Art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 201/2016: “La pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l’elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere: impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
[5] Circostanza altresì confermata dall’abrogazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 199/2021, il quale al comma 5 rimandava ad un Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle Linee Guida di cui all’art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/2003. Inoltre, resta efficace l’art. 14 del T.U. FER, che rinvia a un Decreto MASE l’adeguamento delle medesime Linee Guida alle disposizioni di cui al medesimo Testo Unico, della cui utilità, però, è lecito dubitare.