L’aumento della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da sostanze PFAS rappresenta una sfida ambientale significativa, a causa della loro persistenza, mobilità e degli effetti nocivi associati. Attualmente la tematica dell’inquinamento da PFAS, di rilievo mondiale, è al centro dell’attenzione del legislatore europeo e di quello nazionale, con normative finalizzate ad individuare valori limite all’emissione di queste sostanze, nonché della giurisprudenza, che in campo ambientale sta giungendo ad esiti inediti[1].
I PFAS: cosa sono.
I PFAS (acronimo di Per Fluorinated Alkylated Substances) individuano le sostanze poli- e per-fluoroalchiliche, ossia una famiglia di composti chimici molto eterogenea prodotti a livello industriale sin dagli anni ’40 del secolo scorso per le loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti. Queste caratteristiche da un lato ne hanno determinato l’ampio utilizzo in moltissimi prodotti di uso quotidiano (materiali a contatto con gli alimenti, abiti, cosmetici, tessuti, rivestimenti, ecc.), dall’altro sono la causa della loro estrema resistenza alla degradazione e della loro capacità di accumularsi nell’ambiente e nel corpo umano (di qui l’espressione “inquinanti eterni” o “forever chemicals”). Numerosi studi epidemiologici internazionali, benché limitati ad alcune specifiche sostanze, ne segnalano la potenziale interferenza con il metabolismo e la sfera riproduttiva degli organismi, uomo compreso, nonché la potenziale cancerogenicità.
In particolare, le acque rappresentano una matrice cruciale per la diffusione di queste sostanze quali contaminanti dell’ambiente e degli organismi viventi. Per questo, a livello europeo e nazionale, sono stati imposti limiti normativi alla presenza di PFAS nelle acque destinate al consumo umano, disciplinati dal D.Lgs. n. 18/2023 (entrata in vigore dei limiti PFAS nelle acque potabili: gennaio 2026) e dal Regolamento (UE) 915/2023 (in vigore).
La normativa di riferimento a livello nazionale per le acque destinate al consumo umano è rappresentata dal D.Lgs. n. 18/2023 (“Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”) che inserisce, tra i requisiti minimi per valutare la qualità delle acque, i parametri “PFAS totale” e “Somma di PFAS”.
In questa materia l’orientamento più recente dell’Unione Europea[2] per l’espressione di soglie di accettabilità delle sostanze PFAS nelle acque consiste infatti nel parametrizzare tali sostanze come “famiglia” o “gruppo”, esprimendo soglie quantitative di tipo sommatorio[3] (“Somma di PFAS”) o, al più di tipo cumulativo (“PFAS totale”), al fine di considerare un ventaglio ampio di sostanze ed i loro effetti cumulativi.
Considerate le rilevanti implicazioni sanitarie associate a tali composti chimici, le soglie quantitative ed i requisiti minimi vincolanti previsti per i PFAS nelle acque destinate al consumo umano costituiscono il riferimento più avanzato anche per la tutela in ambito ambientale[4].
Il controllo dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano.
Il D.L.gs. 19 giugno 2025 n. 102 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, in vigore dal 19 luglio 2025, aggiorna e corregge il precedente D.Lgs. n. 18/2023, definendo nuovi obblighi a carico dei soggetti della filiera idro-potabile per garantire la sicurezza dell’acqua e la salute delle persone, in uno scenario caratterizzato da progressi in avanzato corso a livello europeo e di OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) volti a rivalutare i criteri di sicurezza per le acque interne e per le acque destinate al consumo umano.
In particolare, il D.L.gs. n. 102/2025 introduce[5] nuovi parametri di sicurezza per la salute dei consumatori quali, ad esempio, i parametri “Somma di 4 PFAS”[6] e “acido trifluoroacetico (TFA)” per i controlli obbligatori da eseguire a decorrere, rispettivamente, dal 13 gennaio 2026 e dal 12 gennaio 2027.
Il livello di controllo sui PFAS nelle acque destinate al consumo umano è quindi oggetto di rafforzamento, in quanto il provvedimento mira a garantire una verifica più rigorosa e specifica in relazione all’impatto di sostanze considerate pericolose[7].
Con il nuovo parametro “Somma di 4 PFAS” si è inteso garantire il livello di protezione necessario per i composti definiti come più pericolosi dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), con specifici valori soglia sanitari, i quali richiedono monitoraggi specifici e distinti. A livello europeo è infatti attualmente in corso un processo di rivalutazione indirizzato a comprendere se il livello di protezione stabilito dalla Direttiva (UE) 2020/2184 sia adeguato a tutelare la salute della popolazione, in particolare per 4 composti PFAS, e segnatamente: acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS).
Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e il controllo sui PFAS nelle acque destinate al consumo umano, si è inoltre posta l’attenzione sull’acido trifluoroacetico (TFA), un contaminante emergente in molti paesi, che richiede particolare attenzione e monitoraggio in ragione della sua elevata capacità di dispersione e di diffusione in acqua, e per il quale per la prima volta la Legge impone ora un limite (fissato in 10 µg/L ).
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 21 del D.Lgs. n. 102/2025, le Regioni e le Province autonome, individuate quali autorità ambientali, sono chiamate ad adottare con tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori individuati dal Decreto per quanto riguarda, in particolare, il parametro “Somma di 4 PFAS”, mentre per l’acido trifluoroacetico (TFA) il termine per l’adozione delle predette misure è differito al 12 gennaio 2027.
Le norme regionali per la contaminazione da PFAS nelle acque degli scarichi industriali
La Regione Piemonte è stata l’unica in Italia ad aver disciplinato con proprio provvedimento legislativo l’emissione dei PFAS in ambiente.
L’articolo 74 della Legge Regionale 19 ottobre 2021 n. 25 (“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021”) ha introdotto Valori Limite all’Emissione (VLE) delle più diffuse sostanze poli e per-fluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali (fiumi, torrenti, canali, ecc.), che costituiscono la principale fonte nota di questi contaminanti, da conseguire entro specifici limiti temporali, calibrati per ciascuna sostanza a partire dalla data di entrata in vigore della Legge (avvenuta il 21.10.2021). La norma regionale prevede (Allegato A) valori limite VLE in acque superficiali specifici per singole sostanze (specie-specifici) che ricalcano i pochi valori quantitativi (sei sostanze) formalmente definiti e vigenti in ambito ambientale come Standard di qualità o Valori Soglia, rispettivamente per i corpi idrici superficiali e sotterranei, dalle normative unionali[8].
Il medesimo articolo 74, al comma 3, della L.R. n. 25/2021 ha inoltre previsto che, per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in reti fognarie e contenenti sostanze PFAS, l’Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale, di concerto con i gestori competenti, sia chiamato ad adottare norme tecniche, regolamentari e valori limite ritenuti più idonei per ogni impianto di competenza ai fini del rispetto dei VLE nelle acque superficiali.
Le prime applicazioni pratiche della disciplina regionale, emerse con l’aggiornamento delle autorizzazioni ambientali rilasciate agli operatori economici[9], hanno posto questioni di rilievo dal punto di vista legale, concernenti ad esempio la difficoltà di individuare le reali fonti di contaminazione di tali sostanze, stante la pervasività dei PFAS in tutti i settori produttivi, nonché la loro diffusione su una scala più ampia di quella regionale (trattandosi di sostanze ubiquitarie, la reale portata dell’inquinamento è ancora sconosciuta). Di conseguenza, anche al fine di garantire il rispetto del principio “chi inquina paga”, è emersa l’esigenza di individuare soluzioni che consentano di ripartire i costi necessari al conseguimento degli obiettivi regionali di riduzione di queste sostanze su tutti i soggetti responsabili, da ricercarsi lungo le intere filiere di produzione.
Con il dichiarato fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi regionali, assicurando al contempo la continuità di esercizio delle infrastrutture aventi rilevante interesse pubblico[10], la Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale per l’anno 2025 (art. 37 della L.R. 8 luglio 2025 n. 9) ha posticipato i termini temporali per il conseguimento dei valori limite di emissione per i PFAS (di cui all’Allegato A dell’art. 74 della L.R. 25/2021) con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova Legge (25.07.2025)[11].
Anche in ambito regionale, la tematica dei PFAS rimane comunque al centro dell’attenzione del legislatore anche per le problematiche legate all’esteso caso di inquinamento da PFAS nell’area del polo industriale di Spinetta Marengo (Alessandria), destinate a divenire ancora più pressanti a seguito della recente “Sentenza Miteni” (v. nota 1), nell’ambito di quello che è già annoverato tra i più grandi processi per inquinamento ambientale in Italia, destinato a diventare un precedente importante per tutti i casi futuri di contaminazione industriale.
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Gli interventi del legislatore nazionale e regionale, ispirati ad una logica di precauzione, possono considerarsi particolarmente significativi nella misura in cui adattano il quadro normativo in vigore alle più recenti acquisizioni normative e scientifiche a livello europeo e internazionale. Lo sforzo di adattare le norme in vigore alle esigenze di tutela della salute e dell’ambiente trova al contempo un limite negli adeguamenti tecnologici necessari ad intercettare e smaltire i PFAS, pervasive e pericolose sostanze inquinanti, da parte degli operatori economici destinatari dei provvedimenti[12]. Ciononostante, la direzione tracciata dal legislatore e, in maniera sempre più decisiva, dalla giurisprudenza è ormai chiara nel riconoscere e contrastare l’inquinamento da PFAS, incentivando il coinvolgimento di autorità pubbliche ed operatori privati nelle strategie di riduzione di queste sostanze nell’ambiente.
[1] Tra le decisioni più significative intervenute negli ultimi mesi si segnala, la Sentenza del Tribunale di Vicenza 13 maggio 2025 n. 251 con cui, per la prima volta in Italia, un Tribunale ha accertato e riconosciuto la sussistenza di un nesso di causalità tra l’esposizione in ambito lavorativo a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS, in particolare PFOA e PFOS) ed il decesso di un ex operaio.
Tale Sentenza, emessa al termine di un processo per inquinamento da PFAS contro l’azienda Miteni, si è conclusa con la condanna di 11 manager e l’assoluzione di altri 4 imputati, oltre a un risarcimento per oltre 300 parti civili, ed è già considerata storica per l’applicazione del principio “chi inquina paga” alla contaminazione da PFAS della seconda falda acquifera d’Europa, situata nella Regione Veneto.
[2] Nella relazione al disegno di Legge Regione Piemonte regionale 25 febbraio 2025 n. 73 si afferma che nel processo di revisione e modifica delle Direttive sulle Acque (n. 2000/60/CE – Water Framework Directive, WFD; 2006/118/CE – Groundwater Protection Directive, GPD – 2008/105/CE – Environmental Quality Standard Directive, EQSD), l’orientamento dell’Unione Europea è ormai consolidato (Proposta WK 7506/2024 INIT del 27 maggio 2024 di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio) nel prevedere di utilizzare per i PFAS i due citati parametri “Somma di PFAS”, il quale, analogamente a quanto avvenuto per le acque potabili, aggrega sotto un’unica voce 24 singole sostanze PFAS fra quelle maggiormente diffuse, e “PFAS totale”, che considera l’insieme dei PFAS rinvenibili: detti parametri saranno gli unici utilizzabili per tale categoria di contaminanti nella definizione di Standard di Qualità delle acque dolci europee.
[3] In ambito europeo, il parametro “PFAS totale” considera l’insieme dei PFAS rinvenibili, e il parametro “Somma di PFAS”, quale sottoinsieme del primo, aggrega sotto un’unica voce 24 singole sostanze PFAS tra quelle maggiormente diffuse.
[4] Rif. nota 2.
[5] Art. 24 del D.Lgs. n. 102/2025 che modifica gli allegati del D.Lgs. 18/2023.
[6] Per “Somma di 4 PFAS” si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS).
[7] nel parametro “Somma di PFAS” (Allegato III, parte B del D.Lgs. n. 102/2025) sono ora incluse ulteriori sostanze rispetto ai 24 composti già previsti nella vigente disposizione, in quanto di particolare importanza nel contesto nazionale.
[8] Il richiamo operato dalla relazione al disegno di legge regionale 25 febbraio 2025 n. 73 è alla Direttiva 2013/39/UE, alla Direttiva 2014/80/UE e alle disposizioni nazionali di recepimento (D.Lgs. n. 172/2015 tabelle 1/A e 1/B; D.M. 6 luglio 2016).
[9] La Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022 n. 60-, recante “Indicazioni esplicative ed elementi interpretativi di supporto alla prima applicazione dei disposti di cui all’articolo 74 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche) della legge regionale 25/2021 e del relativo allegato tabellare (Allegato A)” ha, tra l’altro, previsto l’aggiornamento delle autorizzazioni ambientali allo scarico in acque superficiali ai VLE definiti dall’art. 74 della L.R. 25/2021.
[10] Secondo quanto riportato in Piemonteinforma al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/novita-della-legge-riordino-2025-per-enti-imprese-cittadini. Seguendo una logica ispirata al principio di precauzione, la Regione Piemonte ha inizialmente proposto l’approvazione di un disegno di legge (n. 73/2025) con l’ambizioso obiettivo di parificare i limiti allo scarico delle acque reflue ai limiti previsti per le acque potabili, allineando le soglie di accettabilità delle sostanze PFAS ai parametri sommatori (“Somma di PFAS” o “PFAS totale”) previsti a livello europeo e nazionale
[11] La Legge Regionale n. 9/2025 all’articolo 36 ha inoltre istituito un osservatorio tecnico-scientifico per la riduzione dei PFAS, composto da personale interno della Regione o figure esterne a titolo gratuito, volto a supportare la strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente, l’adozione di buone pratiche da parte dei soggetti coinvolti, il monitoraggio ed il controllo del loro rilascio nell’ambiente, il monitoraggio dei tempi di implementazione delle iniziative stabilite in attuazione della norma.
[12] Anche se, al riguardo, si registrano interessanti evoluzioni; di recente sono stati scoperti batteri mangia-PFAS, microrganismi promettenti in grado di degradare i PFAS, scoperti da un gruppo di ricerca dell’Università Cattolica in Veneto: https://www.repubblica.it/green-and-blue/2025/06/13/news/scoperti_in_un_suolo_veneto_batteri_mangia-pfas_gli_inquinanti_eterni-424662430/ ; ancora, fra le soluzioni in grado di eliminare i PFAS dalle acque sotterranee inquinate, dal percolato delle discariche e dagli scarichi industriali è stata individuata una schiuma brevettata dalla startup parigina “Spuma” che entro fine anno potrebbe essere già commercializzata: https://www.repubblica.it/green-and-blue/2025/05/09/news/startup_spuma_pfas_acqua-424168643/ .